Illecito permanente e decorrenza della notifica del verbale.

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Illecito permanente e decorrenza della notifica del verbale.
Cass. civ. Sez. VI – 2 (Ord., 29-05-2019, n. 14592) ci riporta alla mente la distinzione tra illecito istantaneo ed illecito permanente, stigmatizzando gli effetti che tale distinzione sortisce rispetto alla decorrenza del termine di notifica di cui all’articolo 14 della L.689/1981.
Nello specifico il Comune di Parma aveva emesso un’ordinanza – ingiunzione nei confronti di una ditta, per la somma di Euro 503.036,32, in ordine alla violazione di cui alla L.R. Emilia Romagna n. 17 del 1991, art. 3, in materia di escavazioni per abusiva estrazione e trasporto di materiale litoide.
Da questa ingiunzione era derivato un complicatissimo processo (che qui per brevità non si riassume) approdato per due volte in Cassazione.
La seconda volta che la questione è uscita dalla Suprema Corte è stato fissato il seguente principio:
“in materia di sanzioni amministrative, la coltivazione di una cava abusiva con asportazione del relativo materiale costituisce illecito non istantaneo ma permanente, in cui occorre distinguere il momento perfezionativo – che coincide con l’inizio dello scavo senza la prescritta autorizzazione (o, eventualmente, in difformità dalla stessa) – dal momento consumativo, che nell’illecito permanente (nel caso di specie ricollegabile alla protrazione della lesione ambientale) è caratterizzato da una situazione giuridica già realizzata ma che continua nel tempo finchè perdura la condotta illecita del contravventore. Pertanto, la permanenza persiste fin quando non ne vengano eliminati gli effetti nella loro materialità od antigiuridicità, ovvero fino al momento in cui lo stato dei luoghi (in cui è stata realizzata illegittimamente la cava) non sia stato ripristinato o la sua alterazione sia stata resa legittima (in questo senso si era, peraltro, già pronunciata Cass. n. 16861/2007, con la quale era stato accolto il ricorso per cassazione proposto dal Comune di Parma proprio con riferimento alla vicenda in questione, ritenendosi che il termine della relativa prescrizione non decorreva fino a quando non fosse cessata la sua permanenza, da sostanziarsi nell’eliminazione delle conseguenze dannose della condotta e, quindi, nella rimessione in pristino del sito interessato dall’illegittimo intervento produttivo dell’alterazione ambientale)”.
Valido il verbale spiccato oltre il novantesimo giorno dal momento del primo sopralluogo, essendo stato rilevato che la permanenza della violazione era ancora in atto non essendone stata riscontrata la sua cessazione (cfr. Cass. n. 21190/2006 e Cass. n. 3535/2012).

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