Il commento di Michele Pezzullo agli articoli 68 e 69 TULPS

3
18424

Licenze art. 68 e 69 Tulps

         L’art. 68 disciplina spettacoli e trattenimenti di più ampio respiro e vasta portata che si svolgono in strutture appositamente allestite, discoteche, sale da ballo, tendostrutture, campi di calcio, spettacoli al chiuso o in aree aperte ma recintate, ovvero in aree con grande affluenza di persone.

         La licenza è rilasciata dal Dirigente del Suap. E’ soggetta al silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20 legge 241/90, nel caso in cui nel termine di 60 gg non vi è stata alcuna risposta, positiva o negativa, da parte del Suap

         Invece, l’art. 69 disciplina i piccoli trattenimenti che si svolgono nei pubblici esercizi, nonché spettacoli di portata limitata, quali giocolieri, commedianti, burattinai, ovvero esporre alla pubblica vista rarità, animali in circhi equestri, oggetti di curiosità etc.

         La licenza è rilasciata dal Dirigente del Suap. Anch’essa è soggetta al silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20 legge 241/90, nel caso in cui nel termine di 60 gg non vi è stata alcuna risposta, positiva o negativa, da parte del Suap

         Si rileva, infine, che l’art. 164 del D. Lgs. 112/98 ha sottratto le rappresentazioni teatrali e cinematografiche alla licenza di polizia di cui alla disciplina dell’art. 68 (tali attività sono disciplinate dal D. M. 29 settembre 1998, n. 391).

         Per entrambe le licenze di cui agli articoli 68 e 69 è ammessa la rappresentanza, come stabilito dall’art. 116 del Reg. Esecuzione Tulps.

         Trattenimento e spettacolo

         Il Ministero delle Finanze, con la circolare n. 165/E del 7 settembre 2000, ha precisato che lo “spettacolo” è caratterizzato dal concetto di rappresentazione e comporta, prevalentemente, una partecipazione passiva dello spettatore, il quale assiste guardando l’evento come gli viene rappresentato, senza alcuna partecipazione diretta, ad esempio in teatro.

         Mentre per “trattenimento” si deve intendere tutto ciò che è motivo di divertimento e svago, con una partecipazione diretta e attiva dello spettatore all’evento, ad esempio in discoteca.

         Tali attività, secondo le modalità attuative prima evidenziate, possono essere autorizzate con licenze rilasciate dal Comune ai sensi degli articoli 68 e 69 del Tulps.

Modifica agli artt. 68, 69 Tulps

         Il d. l. 8 agosto 2013, n. 91, ha modificato gli artt. 68, 69 e 71 del Tulps.

In particolare all’art. 68, alla fine del 1° comma, ha aggiunto il seguente periodo:«Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo».

         Stesso periodo è stato aggiunto anche alla fine del successivo art. 69.

         Tanto premesso, rileviamo che se lo spettacolo termina entro le ore 24 (la mezzanotte) dello stesso giorno di inizio e riguarda solo gli “eventi” di trattenimento e/o svago effettuati in locali ove è consentita la “partecipazione fino ad un massimo di 200 avventori”, sono soggetti a Scia, e non più a licenza.

         Si evidenzia, altresì, che la nuova disposizione “non si applica a locali” con “una capienza inferiore a 200 persone“, bensì per “eventi” manifestazioni ove vi è la partecipazione fino a 200 persone; quindi anche se si dovessero utilizzare locali più grandi, le aree dovrebbero essere limitate al fine di determinarne una capienza massima di 200 partecipanti.

         Infine, anche in ipotesi di presentazione della Scia, per queste manifestazioni, ancorchè legate ad un singolo giorno e con i limiti anzidetti, è sempre necessario l’accertamento della sicurezza e agibilità ex art. 80 Tulps, con presentazione di una relazione redatta da un tecnico abilitato, trattandosi di utenza pari o inferiore alle 200 persone, come stabilito dall’art. 141 Regolamento di Esecuzione del Tulps.

Parere del Ministero dell’Interno

            Ancora una volta il Ministero dell’Interno, in esito ad una richiesta di chiarimenti del Comune di Ravenna, ha emanato il parere n. 557/PAS/U/003625/13500.A del 27.2.2014, ove chiarisce due aspetti fondamentali di detta normativa: il termine “evento”, inteso come manifestazione svolta in modo occasionale e non ripetitiva, e la necessità della verifica di agibilità del locale e la sua sostituibilità con una asseverazione di un tecnico abilitato.

            Osserva il Ministero che il termine “evento” non può che riferirsi a tutti gli spettacoli e trattenimenti pubblici dal vivo, che si svolgono secondo le predette modalità e prescrizioni relative al termine entro le ore 24 ed alla presenza di non più di 200 avventori.

            Quanto a tale misura, è stato confermato che non è riferita alla effettiva partecipazione, ma alla capienza massima dell’impianto ove deve svolgersi la manifestazione; qualora si dovesse svolgere all’aperto o in locale con capienza superiore alle 200 unità, l’impresario dovrà provvedere a far delimitare l’area interessata così da avere la capienza massima di 200 persone, così come richiesto dalla normativa.

            In ordine al secondo tema, il Ministero precisa che, anche se le licenze di cui agli articoli 68 e 69 tulps sono sostituite da una Scia, restano fermi i presupposti di sicurezza degli impianti e dei locali a tutela della pubblica incolumità dei partecipanti allo spettacolo; pertanto resta fermo l’obbligo degli accertamenti e verifiche richieste dalla legge.

            Trattandosi di manifestazione con il limite delle 200 presenze, le verifiche potranno essere sostituite da una asseverazione del tecnico abilitato, corredata da tutte le documentazioni richieste idonee ad attestare la sicurezza dell’impianto e la piena assunzione di responsabilità da parte dell’organizzatore.

Art. 124, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Tulps

         Nell’ambito della semplificazione amministrativa e di riduzione degli adempimenti burocratici previsti dal Tulps e dal Regolamento di esecuzione, l’art. 13 del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha abrogato il comma 2 dell’art. 124 del Regolamento di esecuzione del Tulps.

         E’ stato, quindi, eliminato l’obbligo per i titolari del pubblici esercizi di richiedere la licenza ex art. 69 per effettuare, nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l’esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, Karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari.

         Tale provvedimento ha, di fatto, eliminato la preesistente differenza tra il puro allietamento e il trattenimento.

Allietamento e trattenimento

         Per allietamento è da intendersi soprattutto la musica da ascolto di sottofondo, sia dal vivo (pianoforte, chitarra, la posteggia napoletana) che con impianti televisivi, radio ed apparecchiatura di diffusione sonora e/o di immagini, senza alcuna finalità imprenditoriale o di lucro e senza allestimenti o palchi, per il semplice allietamento degli avventori del locale.

         Invece per trattenimento deve intendersi l’attività esercitata con apposite attrezzature ed impianti, ancorchè organizzati occasionalmente che, nel caso che qui ci occupa, possa diventare una attrazione sul pubblico, aumentandone la presenza nei pubblici esercizi.

Ministero dell’Interno – Parere

         E’ stato posto il problema se, a seguito dell’abrogazione del predetto comma 2 dell’art. 124, fosse venuta meno la necessità della licenza ex art. 69 Tulps per ogni spettacolo di qualsiasi specie nei pubblici esercizi di cui all’art. 86.

         A seguito di tale abrogazione era passato “falsamente” il concetto della piena e totale liberalizzazione con un proliferare di trattenimenti, spettacoli ed eventi vari nei pubblici esercizi e, in particolare, nei locali di somministrazione di alimenti e bevande, senza richiedere alcuna specifica autorizzazione o controllo di sicurezza dei locali ed impianti.

         Di conseguenza, alcune Prefetture, anche a seguito di sollecitazione dei Comuni, in ordine a tale problematica, hanno richiesto chiarimenti al Ministero dell’Interno.

         Il Dipartimento della Pubblica sicurezza,con parere n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21 febbraio 2013, indirizzato alla Prefettura di Firenze e p. c. al Dipartimento dei Vigili del Fuoco e tutte le altre Prefetture, ha precisato che:

  1. A) gli spettacoli e/o trattenimenti musicali o danzanti allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze (festa di fine anno, carnevale e simili) sono esentati dalla licenza di cui all’art. 69 e accertamento di cui all’art. 80, sempre che rappresentino una attività occasionale, accessoria e complementare della ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande.

         Pertanto, non sono soggetti a licenza i trattenimenti organizzati in via eccezionale ed occasionale, senza la preparazione delle sale con allestimenti scenici, palchi o altre strutture che possono trasformare il pubblico esercizio in locale di pubblico spettacolo; in definitiva, il trattenimento deve essere funzionale all’attività di somministrazione ed essere una maggiore attrattiva sul pubblico, senza i caratteri dell’imprenditorialità (pagamento di un biglietto di ingresso, aumento del prezzo delle consumazioni etc.).

         Tali esercizi hanno, tuttavia, l’onere di due adempimenti indispensabili, relativi alla presentazione al comune della documentazione di previsione di impatto acustico di cui all’art. 8, comma 2, della legge 447/95, nonché della richiesta del certificato di prevenzione incendi per i locali che accolgono più di 100 avventori.

  1. B) Qualora le installazioni di palco o allestimenti di scenografie, l’organizzazione di sale dedicate al trattenimento nel pubblico esercizio, con caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, e manifestazioni e/o spettacoli ricorrenti (tutti i fine settimana), modificano la natura del pubblico esercizio, trasformandolo in locale di pubblico spettacolo, le attività intraprese saranno soggette al rilascio della licenza di cui all’art. 69 Tulps, come peraltro stabilito dal vigente comma 1 dell’art. 124 del Regolamento di esecuzione Tulps con conseguente sistema di controlli e verifiche da parte della Commissione di vigilanza, ai sensi dell’art. 80 Tulps, ai fini del rilascio della licenza di agibilità.

         La nota ministeriale conclude argomentando sulla necessità di tali verifiche, altrimenti si determinerebbe una incomprensibile disparità di trattamento rispetto ad analoghe attività all’aperto o nei locali soggetti alla disciplina dell’art. 68 Tulps.

         Anche in questa seconda ipotesi i pubblici esercizi dovranno farsi carico dei citati adempimenti: certificato di prevenzione incendi e documentazione di previsione di impatto acustico.

  • Certificato prevenzione incendi

         Per i locali di trattenimento e spettacolo con capienza superiore a 100 persone durante le manifestazioni, il titolare deve munirsi del Certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, allegato I, punto 65, con esclusione di manifestazioni a carattere temporaneo.

         Il Certificato prevenzione incendi è soggetto a Scia, da presentare al Comando VV. FF., nell’ipotesi del trattenimento con capienza superiore a 100 persone e fino a 200; mentre per le attività con capienza superiore alle 200 persone deve essere presentata, allo stesso Comando, istanza con i progetti degli impianti o costruzione.

Per i locali pubblici ove si svolge occasionalmente attività di trattenimento, ovvero a carattere temporaneo, non è richiesta la predetta certificazione.

La mancanza del CPI o il mancato rinnovo del certificato medesimo nei predetti locali, con una presenza costante di oltre 100 avventori, è sanzionata penalmente dall’art. 20 del citato D. Lgs. 139/2006, che per tale violazione punisce il titolare con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da € 258,00 a € 2.582,00.

Il Prefetto, inoltre, può disporre la sospensione dell’attività per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento fino all’adempimento dell’obbligo di richiesta o rinnovo del certificato.

  • Documentazione di previsione di impatto acustico

Il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, all’art. 4, comma 1, ha stabilito che i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, mense, attività culturali, di spettacolo, sale giochi, palestre, stabilimenti balneari, che utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgono manifestazioni o eventi con diffusione di musica, o utilizzo di strumenti musicali, devono predisporre e presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 447/95, al fine di tutela dei cittadini interessati dall’inquinamento acustico.

La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del citato art. 8, comma 5, qualora non siano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale.

Il predetto art. 8 estende tale obbligo anche ai circoli privati, discoteche e impianti sportivi e ricreativi.

Le funzioni amministrative di controllo sull’osservanza delle prescrizioni sull’inquinamento acustico sono esercitate dal Comune; il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere dati, informazioni e i documenti necessari per l’espletamento del servizio di vigilanza.

La violazione dei limiti di emissioni sonore, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00 ai sensi dell’art. 10, comma 2 della stessa legge 447/95.

Alla violazione consegue l’ordinanza sindacale di abbattimento delle emissione sonore, ai sensi dell’art. 9 (qualificata come ordinanza contingibile ed urgente); per l’inottemperanza a detta disposizione consegue la denuncia ex art. 650 C. P., nonché la sanzione pecuniaria da € 1.032 a € 10.330, ai sensi dell’art. 10 comma 1.

Ancora in ordine alla problematica relativa al disturbo del riposo delle persone con inquinamento acustico e, come sempre più spesso avviene, con schiamazzi all’esterno dei locali pubblici, ricordiamo che il titolare del pubblico esercizio è personalmente responsabile della violazione dell’art. 659, comma 1, del C. P., come deciso da numerose sentenze del Suprema Corte di Cassazione penale che, in alcuni casi, ha anche stabilito che si può procedere al sequestro preventivo del locale.

Si ricorda la decisione della Corte di Cassazione, Sezione I penale che, con sentenza 11- 24.11.2004 n. 45484, ha riconosciuto il principio secondo cui il titolare di un locale pubblico è responsabile “sia per l’abuso nella utilizzazione dei mezzi di esercizio del suo mestiere sia per l’effusione di rumori e musica ad alto volume fino all’alba, sia per gli schiamazzi ed i rumori provocati dagli avventori fuori dal locale, essendo suo dovere impedire condotte contrastanti con le norme che salvaguardano il vivere civile anche mediante il ricorso all’autorità, non essendo sufficiente, al contempo, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del pub. “

Ed ancora, la “CORTE di CASSAZIONE Sez. I, Penale, con la Sentenza del 03/05/2006 n. 15346 per Inquinamento acustico – Rumore provocati da schiamazzi di avventori di un bar – Sequestro dei locali – Art. 659 c. 1° c. p.” ha stabilito che la violazione dell’articolo 659, comma 1, c.p. si configura attraverso qualsiasi attività idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone indipendentemente dalla fonte sonora che può consistere anche nell’esercizio di un mestiere rumoroso (v. Cass. 14.1.2000, Piccioni; Cass. 19.1.2001, Piccoli; Cass. 12.11.2004, Flamini) (nella fattispecie, esercizio di un bar all’esterno del quale gli avventori provocavano rumori molesti).

In tal caso è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo dei locali qualora il provvedimento sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attività illecita e purché risulti che venga reiterata – in caso di disponibilità della cosa – la condotta vietata”.

 

Accertamento requisiti di sicurezza – art. 80 tulps

Per il rilascio delle licenze per le attività di spettacolo e trattenimento di qualsiasi genere, laddove previste, è imprescindibile l’accertamento dei requisiti di sicurezza degli impianti e degli edifici, ai sensi dell’art. 80 Tulps.

L’agibilità di sicurezza dei locali (e non edilizia ex art. 24 D.P.R. 380/01) deve essere accertata da una commissione tecnica di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, provinciale o comunale, ovvero da un tecnico abilitato per i locali e gli impianti con “capienza fino a 200 persone”.

A tal fine ricordiamo che:

  1. la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nominata dal Prefetto ai sensi dell’art. 142 del Regolamento di esecuzione del Tulps, effettua verifiche ed esprime pareri in ordine ai locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti (circhi equestri) con capienza superiore a 1.300 spettatori, ovvero per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.
  2. la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nominata dal Sindaco ai sensi dell’art. 141-bis del Regolamento di esecuzione del Tulps, effettua verifiche ed esprime pareri in ordine ai locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti (circhi equestri) con capienza fino a 1.300 spettatori, ovvero per altri locali o impianti con capienza fino a 5.000 spettatori.
  3. per i locali o strutture con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il

parere della Commissione di vigilanza può essere sostituito da una relazione tecnica redatta da un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, perito industriale, purchè iscritti ai relativi albi, che attesti il rispetto delle regole tecniche per la sicurezza e l’agibilità degli impianti, ai sensi dell’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps,.

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è chiamata ad esaminare gli atti presentati dal titolare dell’esercizio, esprimendo parere sulla sicurezza, igiene e solidità del locale interessato allo spettacolo, nonchè il numero degli utenti che vi potranno accedere. Solo a seguito di parere favorevole della Commissione o di relazione favorevole del predetto tecnico potrà essere rilasciata la licenza ex art. 68 o 69 Tulps, con le prescrizioni che la Commissione di vigilanza intenderà prevedere, nonchè l’indicazione del numero di avventori che potranno accedere al locale.

V’è, infine, da sottolineare che il parere della Commissione di vigilanza deve essere adottato con la presenza di tutti i componenti (infatti viene definita “commissione perfetta”).

Da ultimo evidenziamo che il Ministero dell’Interno, nella circolare innanzi ricordata, ha inoltre precisato che il parere delle Commissioni di vigilanza non può essere sostituito dalla Scia per due ordini di motivazioni.

In primo luogo, la Scia sostituisce “ogni atto di autorizzazione, licenza ….”, mentre i pareri delle Commissioni non hanno natura autorizzatoria, ma sono solo valutazioni tecniche rese all’organo della P. A. che deve rilasciare le licenze.

Inoltre, tale parere è attività discrezionale di natura tecnica, relativa alle caratteristiche di ciascun locale, che non può essere sostituito da una Scia.

Pubblicità

3 Commenti

  1. Buongiorno,
    Qualora allestissimo all’aperto, nel nostro parcheggio privato una sorta di festa della birra per festeggiare il secondo anno del locale, senza far pagare biglietto o sovraprezzo ai nostri clienti, che dura per tre gg con inizio alle 20 e fine alle 24 di ogni serata, allestendo un piccolo palco e sistemando panche e tavoli per la cena, transennando l’area e senza superare i 200 posti…cosa dobbiamo fare per ottenere i giusti permessi e non incorrere in sanzioni?
    In comune e in polizia locale i pareri sono discordanti. Totalmente discordanti. Grazie

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui