Incidente ad attore unico

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giudici della quarta sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27211 del 19 giugno 2019 hanno ritenuto che ai fini della configurabilità dell’aggravante in esame, è sufficiente la dipendenza causale dell’incidente dalla condotta alla guida del conducente.

LA VICENDA

Un motociclista veniva dichiarato dal Tribunale di Brescia responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, esclusa l’aggravante dell’aver cagionato un sinistro stradale, e lo condannava alla pena di mesi 20 di arresto ed a un’ammenda, sostituita con giorni 23 di lavoro di pubblica utilità. L’imputazione era relativa alla guida in stato di ebbrezza perché circolava alla guida di un motoveicolo in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico e provocava un incidente stradale. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di Appello di Brescia, lamentando violazione di legge in relazione alla esclusione dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, in quanto l’imputato era fuoriuscito dalla sede stradale con la motocicletta, riportando lesioni, mentre il Tribunale erratamente aveva ritenuto che non si concretizzasse l’ipotesi dell’incidente essendo ad attore unico senza nessuna conseguenza per la viabilità di persone o cose.

LA DECISIONE

Gli Ermellini dichiarano fondato il ricorso ricordando che è stato più volte affermato da questa Corte, proprio in tema di reato di guida in stato di ebbrezza, che ai fini dell’operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, essendo, invece, irrilevante che, all’esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio. La Corte ricorda che la nozione di sinistro stradale applicabile in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza si identifica con quella delineata dalla Convenzione di Vienna, secondo la quale costituisce sinistro stradale un evento verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o a persone. Nella giurisprudenza di legittimità, coerentemente con siffatta nozione, si è affermato che deve intendersi per incidente qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. Tanto premesso, vale il principio, affermato dalla Corte regolatrice, in base al quale, ai fini della configurabilità dell’aggravante in esame, è sufficiente la dipendenza causale dell’incidente dalla condotta alla guida del conducente: principio che va inteso nel senso che l’avere provocato un incidente è sempre conseguenza di una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quelle codificate dal Codice della strada (ossia le norme sulla circolazione stradale), siano esse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire il verificarsi del sinistro medesimo. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi di diritto ritenendo di escludere l’aggravante contestata di aver provocato un incidente stradale.

Corte di Cassazione Penale sezione IV, sentenza n. 27211 del 19 giugno 2019

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