ABROGATO IL TETTO PER LA SPESA DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

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L’articolo 6, comma 13, del d.l. n. 78/2010 aveva previsto che regioni ed
enti locali potessero spendere per la formazione dei propri dipendenti una somma non
superiore al 50% di quanto speso allo stesso titolo nel 2009. Dopo 10 anni con la l’introduzione dell’art. 57 del d.l. 124/2019, tale norma cessa di avere effetto!

 L’ articolo 57 comma 2  D.L. 124/2019 prevede che:
 A decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi  e  enti strumentali come definiti  dall’articolo  1,  comma  2,  del  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonchè ai loro enti  strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le  norme  in  materia  di contenimento e  di  riduzione  della  spesa  per  formazione  di  cui all’articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124  Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (GU Serie Generale n.252 del 26-10-2019)
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