Le nuove linee guidaLa Conferenza delle Regioni e delle Province autonome relative allo standard formativo e professionale di Responsabile tecnico di tintolavanderia

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 22 febbraio 2006, n. 84, articolo 2, comma 2, lettera b) e s.m.i., in particolare il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 1 – octies.

Il Responsabile tecnico di tintolavanderia sovrintende all’attività professionale di tintolavanderia, intesa come l’attività di impresa che, ai sensi della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e s.m.i., esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per l’arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

REQUISITI MINIMI DEI PERCORSI DI FORMAZIONE

La durata minima dei percorsi standard è di 250 ore di formazione d’aula. I moduli formativi possono essere svolti per un massimo del 30% anche attraverso FAD/e-learning, secondo principi e modalità indicate nelle Linee guida sulla FAD, approvate nella IX Commissione del 2 luglio 2019, con procedure che ne consentano la tracciabilità. E’ consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo. Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano inerenti il riconoscimento dei crediti formativi che consentono di ridurre la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO

Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti: – età non inferiore a 18 anni; – titolo di studio: diploma di scuola secondaria di 1° grado Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. Per i cittadini stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso o dimostrare l’attesa di rinnovo documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.

scarica qui il documento  della Conferenza. 2019-12-02 RESPONSABILE-TINTOLAVANDERIA

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