Assenza di procedimenti penali in corso e decadenza del posto di comandante della Polizia locale

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Secondo la giurisprudenza , sezione seconda-bis Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sentenza n. 10225 del 1 agosto 2019, sono ostativi all’assunzione del posto di comandante di Polizia locale la presenza di procedimenti penali in corso, qualificandoli come tali anche la chiusura delle indagini preliminari, dove il partecipante alla selezione passa da indagato a imputato.

IL CASO

Il Comune di Genzano emetteva un avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato del comandante della Polizia locale e con successivo atto approvava i verbali della relativa procedura e la graduatoria finale della selezione, nella quale risultava collocata al primo posto una concorrente che di seguito con provvedimento veniva dichiarata decaduta dalla predetta graduatoria, per difetto del requisito di ammissione relativo all’assenza di procedimenti penali in corso che impediscono il mantenimento o la costituzione del rapporto di impiego presso l’Amministrazione pubblica, riapprovandola senza il suo nominativo. L’interessata impugnava quest’ultima determina per eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti, della carenza di motivazione e dell’arbitrarietà, unitamente al previo avviso pubblico, laddove interpretato in conformità alla suddetta determina.

LA DECISIONE

I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio respingono il ricorso ritenendo che la mancata dichiarazione, nella domanda di partecipazione al concorso, della chiusura delle indagini preliminari con evidenziazione dei reati previsti, comporta quale conseguenza la decadenza del vincitore al posto messo a concorso. Il Collegio evidenzia al riguardo che nell’Avviso pubblico di selezione era annoverato, tra i requisiti di ammissione, a pena di esclusione, l’assenza di procedimenti penali in corso, ostativi al rapporto di pubblico impiego. Invero con riferimento alla ricorrente sussistono n. 2 avvisi di conclusione delle indagini preliminari, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, l’uno per falsità ideologia e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, l’altro per omissione di atti d’ufficio e, di conseguenza, all’atto di presentazione dell’istanza di partecipazione, la ricorrente difettava uno dei requisiti richiesti a pena di esclusione. I giudici amministrativi precisano anche che la scelta poi dell’Amministrazione di inserire nell’Avviso pubblico di selezione, tra i requisiti di ammissione alla stessa a pena di esclusione, l’assenza di procedimenti penali in corso ostativi al rapporto di pubblico impiego, è connotata da profili di discrezionalità mista, amministrativa e tecnica, sindacabili e dunque censurabili solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza, che nel caso de quo difettavano. In particolare il Comune, nel rispetto del principio di buon andamento dell’Amministrazione pubblica di matrice costituzionale, intendeva rispondere ad un’esigenza di difesa avanzata della stessa, tenuto conto dei rilevanti interessi pubblici in gioco, in relazione all’incarico da ricoprire di Comandante della Polizia locale.

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