Precedenza di fatto e di diritto

0
2110

I giudici della terza sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28174 del 27 giugno 2019 hanno affermato che la precedenza di fatto può ritenersi legittima, ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra, solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuare lo attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell’incidente lo costituisce in colpa”

IL CASO

La conducente di un veicolo cagionava il decesso di un motociclista per colpa generica, consistente in negligenza, imprudenza, imperizia e per colpa specifica, consistente nella violazione del diritto di precedenza in quanto mentre compiva una manovra di svolta a sinistra per entrare in un’area privata, ometteva di dare la precedenza ad un motociclista invadendo la sua corsia di marcia ed entrando in collisione con il motoveicolo, lo sbalzava dalla moto, causandogli lesioni che ne determinavano il decesso. Il Tribunale di Roma la condannava ma la Corte territoriale, in parziale riforma della pronuncia riduceva la pena inflitta in quella dì mesi otto di reclusione per il delitto dì omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di circolazione stradale. L’imputata proponeva ricorso per cassazione lamentando la valutazione espressa dalla Corte di merito in relazione al nesso causale tra la condotta contestata alla ricorrente e l’evento

LA DECISIONE

Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso ritenendo che le censure di doglianza, ripropongono questioni che riguardano la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale e la interpretazione delle prove assunte, aspetti la cui valutazione non compete alla Corte di legittimità. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai Giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Esula quindi dai poteri della Corte di Cassazione, la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l’illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per Cassazione, essere di macroscopica evidenza. Per altro verso, in virtù di consolidato orientamento della Corte di legittimità, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, i quali attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all’apprezzamento del Giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi dì carattere logico nella motivazione. Anche la doglianza relativa alla eccessiva velocità della vittima, costituisce principio acquisito che il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza, nell’impegnare un crocevia e, comunque, nell’effettuare una svolta, deve usare la prudenza e la diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall’obbligo di rallentare in prossimità dell’incrocio, poiché l’eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente.

 SCARICA QUI LA SENTENZA Precedenza di fatto e di diritto

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui