Sanzioni amministrative e tempo dell’accertamento, tra art. 14 della L.689 e sua decorrenza.

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Sanzioni amministrative e tempo dell’accertamento, tra art. 14 della L.689 e sua decorrenza.

I principi posti dalla giurisprudenza di legittimità, soventemente, vengono recepiti dalle Corti di merito, così acquistando valore la nomofilachia nel nostro Ordinamento.

Nel caso di specie, è il Tribunale di Velletri (Sent., 21-11-2019, Giudice Unico Trimani) che ci ricorda, in materia di “termine per l’accertamento della violazione e sua decorrenza”, che: “Come osservato dalla giurisprudenza prevalente, “il limite temporale di 90 giorni entro cui procedere alla contestazione dell’illecito amministrativo a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento delle relative sanzioni, come stabilito dall’ art. 14 della L. n. 689 del 1981, è collegato all’esito del procedimento di accertamento e non alla data di commissione dell’illecito, dalla quale decorre il solo termine di prescrizione previsto dall’ art. 28 della citata L. n. 689 del 1981” (Trib. Bari Sez. III, 27-05-2014, v.). Tale termine infatti, come osservato dalla Suprema Corte, “decorre dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto. (Rigetta, App. Ancona, 12/06/2009)” (Cass. civ. Sez. lavoro, 02-04-2014, n. 7681), dovendosi ritenere che il giorno di commissione della violazione rilevi ai soli fini di cui all’art. 28 L. n. 689 del 1981, ossia quale termine iniziale di prescrizione della pretesa dell’Amministrazione pubblica (Cass. Civ., Sez. L., 24-11-2004, n. 22171). In tal senso la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare più volte che in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l’attività di accertamento dell’illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all’Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2″ (Cass. Civ., S.U., n. 28210/2019)”.

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