C’era una volta il sequestro amministrativo con finalità conservative.

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C’era una volta il sequestro amministrativo con finalità conservative.

Per gli appassionati di “diritto amministrativo punitivo”, uno dei temi di interesse è costituito dal sequestro amministrativo. Ad esso, nell’ambito della L.689/1981, viene riconosciuta una funzione cautelare, preordinata alla realizzazione della tipica sanzione non pecuniaria della confisca. Altre forme di sequestri amministrativi sono previsti in sanità e salute pubblica. Qui la funzione precauzionale del sequestro esprime il dominio teleologico della misura in parola, in quanto il provvedimento sta in piedi anche senza che esso sia collegato alla confiscabilità dei beni cui la misura si riferisce.
Come nel diritto civile e nel diritto penale, anche il diritto amministrativo punitivo conosce i sequestri aventi natura conservativa. Ebbene, a causa della Legge 160/2019 (legge di bilancio per l’anno 2020), dobbiamo dare atto del fatto che è sparito, dal nostro ordinamento, uno dei sequestri amministrativi di natura conservativa.
Mi riferisco alla previsione dell’art 24, comma 3, del D.Lgs 507/1993, a mente del quale: “I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell’imposta e dell’ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa”.
Come già detto, la L.160/2019, art. 1, comma 847, abrogando i primi due capi del D.Lgs 507/1993, travolge anche la norma sopra indicata.
Così sparisce uno dei più luminosi (quanto poco applicati) esempi di sequestro amministrativo con funzione conservativa previsto nel nostro ordinamento che, invero, restava norma di difficile applicazione, in quanto meritava coordinamento con l’ultimo comma dell’art. 23 del codice della strada.

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