Nuovo regolamento per i DRONI

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Dal 1 marzo diventa operativo il regolamento ENAC del 11 novembre 2019 che detta nuove regole per gli aereomobili a pilotaggio remoto ( APR-DRONI), una normativa che non riesce a stare in linea con i tempi e le nuove tecnologie, vista la diffusione ricreativa, professionale e commerciale di detti apparecchi, il regolamento cerca di mettere ordine in attesa dei una normativa unica europea

Tutti i mezzi aerei a pilotaggio remoto, ovvero i droni con massa operativa al decollo uguale o superiore ai 250 grammi dovranno essere registrati e apporre un apposito QR-Code (codice digitale stampabile da applicare sull’APR e sulla Ground Control Station ai fini dell’identificazione)sul velivolo. Gli operatori di SAPR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, e gli operatori e/o i proprietari di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative hanno l’obbligo di registrarsi sul portale D-Flight[1] e di apporre il codice identificativo QR sull’APR secondo le disposizioni di cui all’articolo 37 de regolamento ENAC. I piloti di APR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, e i piloti di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative hanno l’obbligo di conseguire un attestato di competenza secondo i requisiti di cui all’articolo 20 del regolamento e le disposizioni di cui all’articolo 37. Sussiste l’obbligo di assicurare tutti i droni soggetti al regolamento, pertanto anche se inferiori a 250 grammi e sino a 25 kg. Art.32 paragrafo 1: “Non è consentito condurre operazioni con un SAPR se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi adeguata allo scopo.”

Tutti i piloti con droni superiori ai 250 grammi dovranno sostenere e superare un esame online di competenza a partire dal 1 marzo e con termine ultimo 1 luglio 2020: Art.37 comma E: “I piloti di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative devono assolvere l’obbligo di conseguimento dell’attestato di competenza, di cui all’articolo 8 comma 1, dal 1° marzo al 1° luglio 2020. Oltre tale data, gli operatori/proprietari e i piloti di APR per uso ricreativo non potranno svolgere attività di volo in assenza dell’attestato di competenza.” Come stabilito dall’articolo 21 del Regolamento UE/2019/947, gli Attestati conseguiti in base alla regolamentazione nazionale mantengono la loro validità fino al 1° luglio 2021. Qualora la loro scadenza naturale (cinque anni) avvenga prima di tale data per il rinnovo saranno applicate le disposizioni previste dal Regolamento (CE) 2019/947 la cui data di applicazione è 1° luglio 2020. Nel caso in cui la scadenza dei cinque anni ricada oltre la data del 1° luglio 2021, gli Attestati saranno convertiti da parte dell’ENAC con una certificazione di competenza in conformità alle previsioni del Regolamento (CE) 2019/947.

Il regolamento agli articoli   9 e 10 definisce le operazioni in zona critiche definendo una serie di parametri per la qualificazione dei voli non critici:

operazioni condotte in VLOS (Visual Line Of Sight / voli a vista) che non prevedono il sorvolo di: a)  aree congestionate, assembramenti di persone, 
b)  agglomerati urbani, eccetto quanto previsto nell’articolo 12; c)  infrastrutture sensibili. 
 Tali operazioni devono essere condotte ad una distanza orizzontale di sicurezza di almeno 150 m dalle aree congestionate, e ad almeno 50 m dalle persone che non siano sotto il diretto controllo del pilota di APR. Le attività ricreative rientrano nelle operazioni “non critiche”. 
 Prima di iniziare operazioni “non critiche”, l’operatore deve assolvere gli obblighi previsti dall’articolo 8 comma 1 del presente regolamento.

Sanzioni per inosservanza del Regolamento

  1. L’ENAC può adottare, nel rispetto della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, provvedimenti di sospensione totale o parziale delle autorizzazioni o delle certificazioni rilasciate o annullare i privilegi ottenuti, nei casi per i quali è prevista una dichiarazione, in caso di inadempienza ai requisiti del presente Regolamento o quando l’operatore non si dimostra in grado di assicurarne la rispondenza. Le autorizzazioni, le certificazioni e i privilegi ottenuti a seguito di dichiarazione, possono essere altresì sospesi se l’operatore non consente all’ENAC l’effettuazione degli accertamenti di competenza. Il periodo di sospensione non può superare i 6 mesi. L’ENAC provvede a notificare all’operatore l’atto di sospensione, le motivazioni ed il tempo concesso per il ripristino dei requisiti interessati.

L’autorizzazione, la certificazione o i privilegi ottenuti a seguito di dichiarazione, sono revocati nel caso in cui l’operatore non provveda a ripristinare nei tempi previsti la rispondenza ai requisiti. L’effettuazione di operazioni specializzate e ricreative con l’uso di SAPR in carenza dell’autorizzazione dell’ENAC per operazioni critiche, della dichiarazione da parte dell’operatore per operazioni critiche in scenari standard o assenza di registrazione nel caso di operazioni non critiche come applicabile, ovvero l’inosservanza delle norme di sicurezza nel corso delle operazioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 1174, 1216, 1228, 1231 del Codice della Navigazione, secondo le diverse fattispecie. 3. Il mancato rispetto delle regole fissate dal presente Regolamento da parte del pilota di APR comporta la sospensione della validità dell’Attestato o specifica autorizzazione ai sensi dell’articolo 22 comma 3 per periodi da 1 a 12 mesi in ragione della gravità della non conformità fino alla revoca per i casi di notevole gravità. Sono inoltre applicabili le altre sanzioni disciplinate dai pertinenti Regolamenti ENAC e dal Codice della Navigazione. 4. Le sanzioni amministrative saranno applicate in conformità delle previsioni della Legge 689/81 mentre i provvedimenti di sospensione o revoca saranno adottati in conformità delle previsioni della L. 241/90.

Regolamento_Mezzi_Aerei_a_Pilotaggio_Remoto_Ed_3_11112019

[1] D-Flight: portale dedicato agli operatori SAPR per la fornitura dei servizi di registrazione, geo-consapevolezza, identificazione a distanza e pubblicazione delle informazioni sulle zone geografiche.

 

 

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