Quesito: Preposto in più esercizi commerciali e in pubblici esercizi.

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Domanda:

Gentile Comandante pongo il seguente quesito: il preposto alla vendita o alla somministrazione deve essere nominato per ogni singola attività oppure un solo incaricato può essere responsabile per più esercizi. Deve essere sempre presente in sede ?

La ringrazio ed invio cordiali saluti.

B. D. Comando di P. M. del Comune di .. (CE)

Risposta

Si premette che il preposto alla vendita può essere nominato, con apposito atto, dal titolare dell’esercizio commerciale, purchè in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività, previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 59/2010.

Per rispondere al quesito in esame, dobbiamo procedere ad una dettagliata analisi sulla nomina del preposto.

L’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aveva stabilito che “in caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale”, per conseguenza, il Ministero Sviluppo economico aveva sostenuto che occorreva nominare un preposto per ciascun esercizio.

Successivamente, il decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, all’articolo 8, comma 7, aveva abrogato il predetto comma 6 e, pertanto, con la nuova formulazione intervenuta con le modifiche all’articolo 71 del D. Lgs. 59/2010 fu eliminata la citata condizione di specificità con la conseguenza che il precedente divieto di nominare un unico preposto per più esercizi doveva considerarsi ormai cancellato.

Pertanto, uno stesso preposto può essere nominato da più società o da una impresa individuale anche per più punti vendita o esercizi e non deve essere sempre presente nell’esercizio, fermo restando che la preposizione all’attività commerciale deve essere effettiva e non solo nominalistica, con la conseguenza che il soggetto preposto deve comunque assumersi tutti i poteri e le conseguenti responsabilità che il ruolo richiede (si veda in proposito la circolare n. 3656 del 2012 e la risoluzione del Mise n. 236057 del 15.11.2012).

Passando alla figura del preposto per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, si evidenzia che il preposto, in possesso dei requisiti morali e professionali, può essere nominato da parte di più società o da imprese individuali diverse ed anche per più esercizipuò non essere sempre presente nell’esercizio.

In quest’ultimo caso, si ricorda che vige, ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 93 del TULPS, l’obbligatorietà della conduzione personale dell’attività in esame, autorizzata ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, come precisato dl Ministero dell’Interno con nota del 31.1.2006, n. 166446.

Pertanto, il titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande che ha provveduto a nominare un preposto, dovrà essere presente in sede, ovvero procedere a nominare anche un rappresentante che sarà tenuto alla effettiva gestione dell’esercizio e ad assicurare la costante presenza in sede, salvo assenze temporanee, come espressamente sottolineato dal Ministero dell’Interno nella nota n. 12491 del 16-7-2013 (il soggetto preposto all’attività, qualora diverso rispetto al rappresentante legale, può invece non essere sempre presente all’interno dell’esercizio commerciale).

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