Sopensione dei termini di notificazione dei processi verbali. – circolare n. 300/A/2090/20/117/2 Ministero dell’Interno

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la circolare prot. 300°/2090/117/2 DEL MINISTERO DELL’INTERNO, datata 13/03/2020,  interpreta la successione delle norme nel tempo (comb. Disp. dell’art 10, comma 18 del D.L. 9/2009, con l’art. 1, comma 1, DPCM 9 marzo 2020) e dichiara che “per i soggetti di cui al comma 4  dell’art.10 del D.L. n°9/2020, residenti, aventi sede operativa od esercitanti la propria attività lavorativa produttiva o di funzione nei comuni dell’intero territorio nazionale, sono da intendersi sospesi i termini di notificazione dei processi verbali al codice della strada e Leggi collegate, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali, a decorrere dalla data del 10 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020”.

  si cerca qui di far una breve ricognizione del provvedimento

Dato che il DPCM 9 marzo 2020 è stato pubblicato il 9 marzo 2020   (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020) il dies a quo della sospensione si differenzia:

· per i Comuni della cd. “Zona Rossa” (allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020) , decorre dal 22 febbraio 2020;

· per il resto della Nazione decorre dal 10 marzo, in ragione della previsione del comma 18 dell’art.10 del D.L. 9/2020 (secondo cui: “18. In caso di aggiornamento dell’elenco dei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento).

 Vi è una evidente perplessità del  dies ad quem, sulla scelta del ministero di fissare la data del 3 aprile 2020 (che comunque prendiamo per buona e assumiamo per valida), atteso che le norme richiamate si riferiscono al 31 marzo 2020 che è un martedì.

 In ogni caso, quanto sopra scritto sarà oggetto di revisione, atteso che esiste norma del D.L. odiernamente pubblicato che, sebbene in maniera confusa, riposizione termini e scadenze.

È bene quindi che gli uffici si organizzino sulle azioni da compiere sia in materia di codice della strada che in materia di leggi speciali. 

In particolare, fin qui si specifica che “il termine è sospeso e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo”. Quindi, ad esempio (omettendo in questa sede i calcoli per i comuni della zona rossa):

 

·le scadenze del PMR (60 gg) e PMM (5 gg) che non siano maturate entro il 9 marzo 2020, conservano un residuo di vitalità, per il tempo restante a seconda del caso, dal 4 aprile in poi;

· le scadenze del PMR (60 gg) e PMM (5 gg) che cominciano a decorrere tra il 10 marzo 2020 ed il 3 aprile 2020, non cominciano a correre fino al 4 aprile, data da cui partono i rispettivi termini;

·le scadenze delle notifiche (90° giorno dalla violazione) che non siano maturate entro il 9 marzo 2020, conservano un residuo di vitalità, per il tempo restante a seconda del caso, dal 4 aprile in poi;

·le scadenze delle notifiche (90° giorno dalla violazione) che si consumano tra il 10 marzo 2020 ed il 3 aprile 2020, cominciano a correre dal 4 aprile, fino alla data ultima di validità residua, a seconda dei rispettivi termini.

Su questa cadenza, occorrerà concertare le decorrenze dei verbali di cui all’art 126 bis cds.

Circolare sospensione dei termini di notificazione ministero dell’Interno

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