Commento all’ordinanza: Oggi è stata emanata nuova *ordinanza regionale n. 25 del 28 marzo

2
5

Commento all’ordinanza:
Oggi è stata emanata nuova *ordinanza regionale n. 25 del 28 marzo ***con decorrenza immediata e fino al 14 aprile **
Con questo provvedimento sono state rinnovate le disposizioni già stabilite nella precedente ordinanza n. 13 del 12 marzo che era scaduta il 25 marzo.
In particolare con questa nuova ordinanza è stato disposto:
a) sospensione delle attività e i servizi di ristorazione, quali pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio;
b) i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità possono effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI;
c) è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali.
Il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19-
Si evidenzia che è stato confermato il divieto di consegna al domicilio del consumatore dei prodotti di ristorazione; mentre si potranno consegnare i prodotti alimentari posti in vendita purché confezionati.
Inoltre, confermato il divieto di effettuare mercati e fiere di tutti i prodotti compresi quelli alimentari.
Unica novità, Possono aprire gli esercizi commerciali che sono posti all’interno delle aree mercatali; invece gli operatori sulle aree pubbliche non possono esercitare tale attività.

Pubblicità

2 Commenti

  1. Salve. L’ordinanza del Presidente della Regione da Lei qui menzionata è stata seguita dai chiarimenti n. 15 e 16. Vorrei richiamare la Sua attenzione sul n. 16 che recita nella parte finale “… la citata ordinanza non si riferisce all’attività industriale di produzione di prodotti dolciari al fine
    della distribuzione di prodotti confezionati ed etichettati, con codice ATECO 10
    (Industria alimentare)”. Siccome al codice Ateco 10 corrisponde anche l’attività di panificio, secondo la mia modesta interpretazione questo chiarimento n. 16 consente a tali attività commerciali la produzione ad esempio della pastiera solo se confezionata ed etichettata. Ci sono però pareri contrastanti in merito in quanto un mio superiore ritiene che il panificio può produrre la pastiera e venderla al momento senza le prescrizioni sopramenzionate. Lai cosa ne pensa? La ringrazio in anticipo per l’attenzione.

  2. La conferma ai Vs. dubbi interpretativi, giustamente discordanti per la disparità di trattamento tra Pasticcerie e panifici trovano un po, ma solo un po, di chiarezza nell’ ordinanza n. 39 che al punto 5 prevede
    Per la durata di vigenza della presente ordinanza resta vietata la vendita al banco di
    prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di
    generi alimentari. Resta consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti
    opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione
    individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 da parte degli addetti alle
    consegne.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui