A grande richiesta, pubblichiamo la sentenza relativa all’articolo Con lo STOP l’obbligo di precedenza vale anche nei confronti di chi circola contromano, pubblicato su P.A.sSiamo il 24 ottobre 2019

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Sentenza n. 2958/2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

 

Sezione Seconda Civile

 

Il Tribunale di Firenze, II Sezione Civile, in persona del Giudice Monocratico Dott. Massimo Donnarumma, ha pronunziato la seguente sentenza

Sentenza ex art. 281 sexies cpc

nella causa civile R.G. N. …, avente ad oggetto “appello in materia di opposizione a sanzione amministrativa”,

Tra

  1. C. (C.F. …) e C. T. (C.F. …), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti … e …, presso lo studio del primo elettivamente domiciliati, in …, in Via … N. …, in virtù di procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio di appello (per C. T.) ed in calce al ricorso di primo grado (per C. C.)

Appellanti

e

UNIONE DEI COMUNI …, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Piccioni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Firenze, in Via C. Landino N. 7/A, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Appellata

 

Conclusioni

I procuratori hanno precisato le conclusioni come da verbale. 

 Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1 – In fatto

Il verbale di accertamento impugnato in primo grado recita testualmente:

Il giorno 28/03/2016 alle ore 10:00 in VIA LIVORNESE – VIA DI RIPA – nel Comune di … il conducente del veicolo AUTOVEICOLO … targa … ha violato l’art. 145/5-10 del C.d.S. poiché … nell’immettersi nell’intersezione in presenza del segnale di STOP si fermava brevemente e nel riprendere la marcia non si accertava della presenza di un velocipede che proveniva dalla sua sinistra, restando coinvolto in sinistro stradale avvenuto in data 28.03.2016 …”.

A sostegno dell’opposizione ed, ora, dell’appello, i signori C. e C. deducono che:

– non vi sarebbe violazione dell’art. 145, 5°, C.d.S., poiché, dallo stesso verbale di accertamento, emerge che il C. si è fermato e che solo successivamente ha ripreso la marcia;

– il conducente della bicicletta procedeva “contromano”, su strada a senso unico, per cui il C. non poteva “ragionevolmente aspettarsi il sopraggiungere di un velocipede”;

– il C. ha guardato a dx e ciò basterebbe ai fini dell’osservanza della disposizione de qua, poiché non era prevedibile che arrivasse un veicolo da sx (così espressamente nell’atto di appello).

 

2 – In diritto

L’assunto degli appellanti è privo di fondamento, per cui va respinto il gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

A ben vedere, l’art. 145 C.d.s., se letto sistematicamente, svela la sua ratio nel comma primo, laddove ai conducenti, che si stiano approssimando ad un’intersezione, si impone di usare “la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.

Con siffatta norma fa pendant il comma quinto (la cui violazione è stata contestata al C.), che fa rigoroso obbligo agli stessi conducenti (“sono tenuti“) di fermarsi in corrispondenza della striscia d’arresto prima d’immettersi nell’intersezione allorché la relativa prescrizione sia stabilita dall’Autorità competente ovvero sia resa nota con apposito segnale.

In effetti, alla luce di una lettura sistematica dell’art. 145 (vd. il citato primo comma) e dello stesso tenore testuale del quinto comma (“sono tenuti a fermarsi”), si richiede, anche in tal caso (cioè, anche ai fini del quinto comma), che il conducente adoperi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza onde evitare collisione tra veicoli.

In quest’ottica, infatti, si sostiene da sempre in giurisprudenza (Cass., sez. III, 12.1.1973, n. 106) che il segnale di “stop” ad un incrocio stradale non comporta solo l’obbligo dell’arresto, ma anche quello successivo – una volta ripresa la marcia – di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra.

Anche nella giurisprudenza di merito (vd. Trib. Salerno, 10.2.1994, in Giur. Merito, 1994, 617) si evidenzia come, a differenza dell’obbligo imposto al conducente che s’immette nel flusso di circolazione di dare la precedenza alle autovetture in transito o dell’obbligo di dare la precedenza in area d’incrocio alle vetture provenienti da destra, l’obbligo derivante dal segnale di “stop” ha un contenuto più ampio, esteso all’arresto del veicolo, il che ha una valenza ed una funzione precisa: la verifica della transitabilità in relazione alla circolazione in atto.

La Suprema Corte ha, recentemente, riaffermato siffatti principi (Cass., sez. III, 19.2.2009, n. 4055 e Cass., sez. III, 31.3.2011, n. 7439), sancendo che il segnale di “stop” pone a carico dei conducenti di autoveicoli l’obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand’anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli.

Peraltro, nella motivazione di Cass. n. 4055/2009 (cfr. pagg. 4 e 5, ma assolutamente speculare è la motivazione di Cass. Civ., III, 3.5.2007, N. 10159), la Suprema Corte osserva, testualmente, che il conducente di un autoveicolo, che si sia fermato sulla linea di stop (è quel che è avvenuto nel caso di specie), prima di riprendere la marcia, ha l’obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli ed, in caso negativo, di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada, sia provenienti da destra che da sinistra.

L’obbligo di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di stop in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l’area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, per il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza (cfr. Cass. Pen. 24.02.1984, Canini; Cass. Pen. 28.11.1988, Lo Faro; Cass. Pen. 21.03.1986, Armani; Cass. Pen. 10.12.1985, Solfaroli).

Non è chi non veda come, anche alla luce delle citate pronunce, emerga chiaramente la ratio dell’art. 145, 5°, C.d.s.

Al cospetto di un segnale di stop, non ci si deve, semplicemente, fermare e ciò non basta ai fini dell’osservanza della norma.

Ci si deve fermare ed assicurare che non sopraggiungano veicoli, né da destra né da sinistra.

L’atto del fermarsi non è, in altri termini, fine a se stesso, ma è previsto in funzione di una compiuta ispezione della strada favorita, al fine di evitare collisioni con i veicoli che sopraggiungano: è così che il cerchio si chiude, collegando il quinto comma col comma primo, come si era detto in premessa.

Si badi bene, a conferma, che, nel caso di un automobilista che si era fermato ad un segnale di stop posizionato ad un incrocio ed era ripartito senza accorgersi dell’arrivo di un altro veicolo lanciato ad elevata velocità, entrandovi in collisione, i giudici di legittimità hanno espressamente ribadito ed ulteriormente chiarito che l’obbligo di arrestarsi e di ispezionare compiutamente la strada favorita prima di immettersi “non è eliso dalla violazione di norma di comportamento anche da parte di altro veicolo avente diritto di precedenza” (Cass. Civ., III, 31 marzo 2011, N.7439).

Costante e di analogo segno è l’indirizzo ermeneutico enunciato dalla Suprema Corte in sede penale:

Il segnale di stop a un incrocio stradale non comporta soltanto l’obbligo dell’arresto ma anche quello successivo, una volta ripresa la marcia, di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra. L’inosservanza di tali obblighi basta, in caso di conseguente incidente stradale, ad escludere ogni concorso di colpa del conducente del veicolo antagonista, ancorché questi marciasse non tenendo rigorosamente la propria destra, senza che, pertanto, possa venire in considerazione la presunzione di pari colpa di cui all’art 2054 capoverso cod civ, che ha un valore soltanto sussidiario (Cass. Pen., Sez. 3, N. 3804 dell’11/11/1975; nello stesso senso Cass. Pen., 12.1.1973, N. 106; Cass. Pen., IV, 20.2.1981, N. 4187; Cass. Pen., II, 26.5.1978, N. 12737).

Sicché, alla luce dei principi sin qui esaminati ed a fronte di una fattispecie – qual è quella in esame –, che ha visto il C. arrestarsi sulla linea di stop, ripartire subito dopo senza aver compiutamente ispezionato la strada favorita (egli ha, espressamente, ammesso di aver guardato solo a dx) e venire, conseguentemente, in collisione con un velocipede che proveniva da sinistra, è del tutto evidente come l’art. 145, 5°, C.d.S. sia stato violato.

Non resta che respingere l’appello e confermare la sentenza impugnata, ponendo a carico degli appellanti il rimborso delle spese di lite in favore dell’appellata, secondo il principio della soccombenza.

 

P.q.m.

 

Il Tribunale di Firenze, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

  1. a) respinge l’appello;
  2. b) condanna gli appellanti a rimborsare all’appellata le spese di lite, che liquida in complessivi € … per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Firenze, il 15.10.2018, ai sensi dell’art. 281 sexies cpc.

Il Giudice

 

STOP sentenza

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Fabio Piccioni
Avv. Fabio Piccioni - LL.B. Avvocato Cassazionista - Specializzato in tutela amministrativa e giurisdizionale in materia di: depenalizzazione; sanzioni amministrative; pubblicità; comunicazione e promozione; - Consulente in materia di circolazione stradale e normativa complementare; - Fiduciario in materia giudiziale e stragiudiziale per aziende di produzione e società di trasporto urbano, extraurbano e di merci; società di spedizioni; officine meccaniche e concessionarie; primarie Compagnie di Assicurazione; - Esperto in: reati stradali; white collar crimes; delitti contro la fede pubblica e contro il commercio; - Giornalista pubblicista e autore di testi giuridici; - Docente a corsi di formazione e convegni. via C. Landino, 7/A 50129 Firenze tel./fax 055/48.96.96 e-mail avv.fpiccioni@gmail.com

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