A questo punto, si, parliamo pure di calcio.

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Nel mio precedente Possiamo anche parlare di calcio? mi ero occupato della controversia tra SSC Napoli e FGCI e sulle ripercussioni derivanti dalle decisioni delle Corti “domestiche”.

Più precisamente mi interrogavo su quanto avesse potuto decidere la Giustizia Amministrativa a seguito di decisione assunta da una di quelle Corti.

Siccome anche oggi è giorno di festa, e possiamo rilassarci un po’ di più, ritorno sull’argomento.

La risposta a quegli angosciosi dubbi è stata presto data da Cons. Stato, sez. V, 04/01/2021, n. 53 che statuisce sul ricorso presentato da alcune società appartenenti alla FGCI – Lega Nazionale Dilettanti sulla supposta disparità di trattamento tra i campionati dilettantistici e quelli professionistici.

In soldoni, i campionati delle società professionistiche sono stati sospesi e poi portati a temine, mentre quelli delle società dilettantistiche sono stati cristallizzati al momento della sospensione, stabilendo di dare luogo “ad 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi”, sulla scorta delle classifiche già definite.

In merito a tale questione il Consiglio di Stato ribadisce, in termini generali, che le determinazioni delle federazioni sportive sulla gestione dei campionati, la fissazione dei criteri e delle regole operative per lo svolgimento organizzato delle competizioni, le modalità di definizione ed elaborazione delle relative classifiche finali sono espressione della nella discrezionalità “amministrativa” degli organi dell’ordinamento sportivo, in ordine alla quale il sindacato giurisdizionale si può esplicare in un mero riscontro estrinseco di ragionevolezza e di esenzione da vizi logici. Tuttavia la loro valutazione in giustizia non può non tenere in considerazione il fondamentale “principio di autonomia” che impronta i “rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica” (cfr. Corte Cost., 11 febbraio 2011, n. 49 e 25 giugno 2019, n. 160).

Nel caso di specie, l’autonomia decisionale della federazione bene si esprime anche in rapporto alla precauzione epidemiologica e all’ordine sportivo provvisorio da stabilire quale conseguenza delle determinazioni circa la gestione dell’interruzione necessitata dei campionati e dell’inerente conseguente cristallizzazione delle classifiche provvisorie. Questo corrisponde alla situazione generale di emergenza sanitaria e ai poteri istituiti dall’art. 218 (Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici), comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, converti dalla l. l. 17 luglio 2020, n. 77), che dispone che «in considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali […] possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021».

In realtà, ed è questa la risposta che tanto andavo cercando, gli eccezionali poteri attribuiti alle federazioni «anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo» vanno correlati al loro oggetto (l’individuazione dei modi con cui proseguire o concludere i campionati della stagione 2019/2020 e organizzare quelli della stagione successiva): in tale riferimento consiste anche il limite intrinseco entro il quale la deroga è consentita.

Vale a dire che, come per tutta la P.A., la discrezionalità, se racchiusa in un ambito ben circoscritto, rappresenta una attribuzione di poteri che non potrà mai essere contestato dalle decisioni delle Corti “domestiche”, nè dalla Giustizia Amministrativa.

Ed, infatti, il Consiglio di Stato si è guardato bene da censurare le decisioni della FGCI  sulle diverse determinazioni  sull’interruzione, stimata necessaria in relazione all’emergenza sanitaria, dei vari campionati (dilettantistico e professionistico, maschile e femminile) non è di suo sintomo di un’irragionevolezza della singola determinazione.

Invero: a) per un verso – sotto il profilo formale della razionalità procedurale – essa costituisce, come emerge dagli atti, il frutto di una dialettica tra gli organi federali e le diverse Leghe, oltreché della Divisione calcio femminile, che hanno concorso nell’elaborazione e formulazione di proposte tra loro non omogenee (garantendo peraltro, con ciò, un’effettiva partecipazione di tutte le figure interessate); b) per altro verso – sotto il profilo sostanziale della ragionevolezza – la diversità (e non omologabilità) dei distinti contesti di riferimento è idonea a giustificare (trattandosi di opzioni pur sempre conformi al premio del “merito sportivo”) il diverso trattamento riservato ai campionati. Detto altrimenti, in un tale contesto le soluzioni da imprimere all’ordine sportivo provvisorio ben possono variare, per ogni distinto campionato, in ragione delle sue concrete e specifiche caratteristiche: e la valutazione sulla ragionevolezza a va queste anzitutto rapportata.

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