Abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti: le modifiche alla disciplina sanzionatoria introdotte dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137

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Il ritorno dei reati bagatellari: un passo indietro nella deflazione del sistema processuale.

Mercoledì 4 ottobre 2023, il Senato, con il voto di fiducia, ha approvato in via definitiva, nel testo licenziato dalla Camera, il disegno di legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105. Non senza polemiche, causate dall’impossibilità di apportare opportune modifiche.

Il decreto, che reca disposizioni urgenti in materia di processo penale e civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, è stato convertito nella legge 9 ottobre 2023, n. 137, pubblicata in G.U. – Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023.

La legge è vigente dal 10 ottobre 2023.

Tra le novità più importanti, di sicuro per gli operatori di polizia ambientale, quella introdotta dall’articolo 6-ter (disposizione aggiunta durante l’iter di conversione, in virtù di una proposta emendativa a firma di parlamentari del gruppo politico “Movimento 5 stelle”: D’Orso Valentina, Ascari Stefania, Cafiero De Raho, Giuliano Carla, Auriemma Carmela, Colucci Alfonso, Penza Pasqualino, Ricciardi Riccardo), che modifica l’articolo 255, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce:

«1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio».

Quali le conseguenze giuridiche?

A far data dal 10 ottobre 2023, l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, posto in essere da un cittadino comune, è sanzionato non più con una sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro (in caso di rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa era aumentata fino al doppio), bensì penalmente, al pari di quello realizzato da un titolare d’impresa o responsabile di ente, per i quali la disciplina sanzionatoria si rinviene nell’articolo 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006.

Quest’ultimo, non modificato dalla novella legislativa, stabilisce:

«Si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, le seguenti pene:

  1. l’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  2. l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi».

La modifica sostanziale e procedurale sulla nuova disciplina sanzionatoria penale in materia di abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti, che eleva a reato condotte nulla di più che incivili, andrà ulteriormente ad ingolfare le udienze penali.

Eventualità che potrà essere in parte scongiurata solo se le polizie giudiziarie, responsabilmente, applicheranno le procedure estintive di cui agli articoli 318-bis e successivi, del d.lgs. n. 152/2006.

La Corte di Cassazione, Sez. 3, Sez. III, 28 luglio 2023, n. 32962, sul punto, richiamando precedenti arresti, ha ribadito che la procedura di cui agli articoli 318-bis e ss. d. lgs. 152/2006, non è obbligatoria, e che «l’omessa indicazione all’indagato, da parte dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l’estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell’azione penale».

Non è scontato che la sopra citata procedura estintiva possa comunque sortire l’effetto sperato, atteso l’obbligo per il trasgressore di pagare, ai sensi dell’articolo 318-quater, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita dal revisionato articolo 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006:

  • €. 2.500,00 nel caso di rifiuti non pericolosi;
  • €. 5.000,00 nel caso di rifiuti pericolosi.
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