Abbandono morale o materiale del minore. Modalità operative dopo la modifica dell’art. 403 C.C

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LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: LE NOVITA’ DELL’ARTICOLO 403 C.C IN VIGORE DAL 22 GIUGNO 2022

In data 22 giugno 2022 è entrata in vigore la  riforma dell’articolo 403 del Codice Civile in materia di “Intervento della pubblica autorità in caso di abbandono morale o materiale del minore” nel testo modificato dalla Legge 26.11.2021 n. 206.

La nuova riforma perfeziona il testo e definisce i tempi per le diverse fasi a tutela di tutte le parti coinvolte. Introduce numerosi cambiamenti e modifica il quadro normativo e il procedimento entro il quale si trovano ad operare gli assistenti sociali locali impegnati nel lavoro di tutela dei minori e gli organi di Polizia.

Impone un importante rivoluzione, obbliga la pubblica autorità che adotta il provvedimento per mettere in sicurezza il minore a darne immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni; qualsiasi pubblica autorità può immediatamente intervenire per allontanare il minore in situazioni di pericolo.

La norma assicura la protezione dei minori anche quando un tempestivo provvedimento del giudice non sia possibile, solo nelle ipotesi di urgente necessità.

Trova applicazione in tre possibili situazioni relative al minore:

  • quando sia moralmente o materialmente abbandonato,
  • quando sia allevato in locali insalubri o pericolosi,
  • quando si allevato da persone incapaci – per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi – di provvedere alla sua educazione.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se non vengono rispettati i tempi di emissione dei decreti secondo le rispettive responsabilità.

Sono stati aggiunti sette commi che disciplinano un vero e proprio procedimento cautelare introducendo il controllo dell’autorità giudiziaria.

In sintesi la pubblica autorità da avviso orale al P.M.:

Entro le 24 ore successive all’allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, l’autorità ha l’obbligo di trasmettere al PM il provvedimento documentato e corredato da una sintetica relazione che descrivi i motivi dell’intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero, se non dispone la revoca del collocamento, entro le successive settantadue ore, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento. A tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni provvede sulla richiesta di convalida, nomina il curatore speciale del minore e fissare l’udienza con le parti entro quindici giorni (termine di misura cautelare urgente).

All’udienza il giudice ha la possibilità di interrogare liberamente le parti, se il giudice lo ritiene opportuno può convocare altri professionisti (es. psicologo) per ascoltare il minore. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, pronuncia il decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore.

Questa nuova formulazione dell’articolo 403 c.c.  vede una più forte sinergia tra autorità amministrativa locale ed autorità   giudiziaria che  attraverso il PMM  segue in tutte le  fasi del  procedimento che prevede anche un eventuale provvedimento di revoca del provvedimento di allontanamento.

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