Abbattimento dell’immobile abusivo e restituzione dell’area di sedime

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L’art. 31 del DPR 380/01 prevede, come noto, che “se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonche’ quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.

Una volta abbattuto l’immobile abusivo, però, il Comune dovrebbe manifestare l’interesse all’utilizzo dell’area di sedime e, di conseguenza, in mancanza di tale interesse, il proprietario dell’area stessa avrebbe titolo alla restituzione dell’area stessa.

Tesi, questa, non accolta da Tar Campania, sez. II, 21/08/2017, n. 4096, che  l’acquisizione gratuita dell’atto costituisce una sanzione autonoma e non, invece, una misura strumentale per consentire al Comune di eseguire al demolizione, né una sanzione accessoria di questa (cfr. Corte Cost., n. 345/1991), non può fondatamente tacciarsi il Comune di essere incorso in sviamento di potere per il fatto che, demolita la costruzione abusiva (ad opera del giudice penale), l’area non sia stata riqualificata, riutilizzata ovvero retrocessa al suo primitivo proprietario.

Oltretutto, l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, essendo normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa che si limita a formalizzare l’effetto verificatosi alla scadenza di quel termine, ha esclusiva funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà ed assume rilevanza soltanto come titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

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1 commento

  1. Gent.mo Dott. Orlando,
    In riferimento al suo articolo, ritiene che si possa rientrare in possesso dell’area di sedime qualora il comune non abbia provveduto alla registrazione nei registri immobiliari dopo 12 anni dalla demolizione del manufatto abusivo? Può il comune rivendere l’area ai proprietari originari? Grazie. Saluti

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