Abbiate rispetto dei “vigili” in servizio scolastico!

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All’esito di due gradi di giudizio nei quali, un signore, era stato condannata per minaccia e violenza nei confronti di un agente di Polizia Municipale (pare che questi gli avesse ordinato di spostare l’auto che aveva lasciato in sosta, in zona segnalata con striscia continua e in senso contrario di marcia). La questione approda in Cassazione, ritenendo la ricorrente che “la Corte di merito ha travisato le risultanze dibattimentali dalle quali emergeva che il pubblico ufficiale non era impegnato a compiere un atto dell’ufficio nei confronti del ricorrente essendo addetto non al servizio viabilità — come riportato nel capo di imputazione- ma al servizio scolastico, dalla stessa Corte definito non sospendibile, e che solo successivamente si sarebbe occupato di redigere il preavviso di contestazione nei confronti dell’imputato, nel frattempo allontanatosi, con la conseguenza che il supposto comportamento minaccioso non era stato tenuto durante il compimento dell’atto di ufficio. La condotta dell’imputato non era finalizzata, in altre parole, ad opporsi al compimento di un atto dell’ufficio, che l’agente avrebbe intrapreso solo successivamente, ma si era risolta in una mera protesta per il diverso trattamento riservato all’imputato, informalmente invitato a spostare l’auto, rispetto ad altri automobilisti che si trovavano nella medesima situazione e si è risolta in una forma di critica e di obiezione anteriore all’attività del pubblico ufficiale, cioè in una mera contestazione”.

Secondo Cass. Pen, Sez. VI, sentenza 14883 del 27 marzo 2017, questi motivi sono infondati in quanto : “è erronea l’impostazione difensiva laddove propone una lettura per così dire atomistica e parcellizzata delle competenze e funzioni dell’agente di polizia municipale sull’assunto che, essendo l’agente intento a svolgere il servizio scolastico, non avrebbe avuto competenza funzionale o, comunque, non era intento anche a regolare il servizio di viabilità e, perciò, competente ad impartire ordini nei confronti di automobilisti che violavano le prescrizioni stradali, di talché il comportamento minaccioso dell’imputato non sarebbe stato tenuto durante il compimento dell’atto dell’ufficio. Deve, peraltro, rilevarsi che l’infrazione al codice della strada non è contestata dall’imputato che, anche attraverso l’odierno ricorso, lamenta la disparità di trattamento, rispetto ad altre vetture, a suo dire nella medesima condizione, piuttosto che affermare la regolarità della propria sosta. Non può, in vero, nutrirsi alcun dubbio al riguardo della competenza dell’agente di polizia municipale, impegnato nel servizio scolastico (essendo intento a presidiare le strisce pedonali per consentire l’attraversamento degli alunni), a regolare anche la circolazione e la sosta delle vetture lungo la pubblica via, e la sua competenza ad ordinare al ricorrente, che aveva lasciato la sua autovettura contromano ed in divieto di sosta, di rimuoverla immediatamente, ferma restando la possibilità di elevare, non appena possibile avuto riguardo al prioritario espletamento del servizio in corso, contravvenzione, ai sensi dell’art. 157, comma 8, Cod. Strada. Costituisce esempio scolastico quello secondo il quale l’ordine del pubblico ufficiale può essere dato anche verbalmente o con altro segno di comunicazione (i manuali riportano proprio il caso del vigile urbano, intento a regolare il traffico), con la conseguenza che, nel pieno esercizio dei suoi poteri e delle sue funzioni, l’agente di polizia municipale ha intimato verbalmente all’odierno ricorrente di spostare l’autovettura e che il comportamento del ____ , che si rifiutava con le espressioni e condotte minatorie di seguito descritte, è intervenuto mentre era in corso il compimento dell’atto di ufficio da parte dell’agente e che la condotta del ____ era intesa ad impedire l’ovvio approdo della infrazione contestatagli, cioè la elevazione del verbale di contravvenzione, tant’è che, dopo che l’agente lo aveva invitato a tenere un comportamento meno intimidatorio, avvertendolo che alla fine del servizio lo avrebbe contravvenzionato, per tutta risposta l’imputato lo insultava pesantemente e minacciava l’intervento del sindaco ai suoi danni”.

 Se questa sentenza fosse letta, durante le lezioni di scuola guida, molte persone rifletterebbero a fondo sul fatto che la scostumatezza e la scarsa considerazione del ruolo dell’agente di Polizia Municipale si possono pagare in maniera cara e salata. Quando il prezzo da pagare, non si paga, è sol perché l’agente ha preferito far finta di non sentire le paroline abbiette rivolte al suo indirizzo.

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