L’articolo 6, comma 13, del d.l. n. 78/2010 aveva previsto che regioni ed
enti locali potessero spendere per la formazione dei propri dipendenti una somma non
superiore al 50% di quanto speso allo stesso titolo nel 2009. Dopo 10 anni con la l’introduzione dell’art. 57 del d.l. 124/2019, tale norma cessa di avere effetto!
L’ articolo 57 comma 2 D.L. 124/2019 prevede che:
A decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonchè ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all’articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (GU Serie Generale n.252 del 26-10-2019)
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