Accertamento complesso ammesso in caso di sanzioni veterinarie.

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Accertamento complesso ammesso in caso di sanzioni veterinarie.

Cass. civ. Sez. II, con sentenza del 04-10-2023, n. 28004, rigetta il ricorso di un’azienda zootecnica, avverto la pronuncia della Corte di appello di Cagliari che aveva confermato la legittimità dell’ordinanza – ingiunzione dell’ATS di Sassari che aveva irrogato la sanzione amministrativa di Euro 114.500,00 per la violazione del D.Lgs. n. 58 del 2004, art. 1, “per avere, quale titolare della società agricola C.C. s.s., omesso di apporre le marche auricolari di identificazione a 229 bovini”.

Una conferma dell’applicazione anche a questa materia, dei principi di accertamento complesso: “Va premesso che la Corte di appello ha compiuto la sua valutazione richiamando il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, il momento dell’accertamento – in relazione al quale collocare il “dies a quo” del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi della violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata (Cass. n. 27702 del 2019; Cass. n. 3043 del 2009). Ha quindi ritenuto che nel caso di specie le verifiche circa la sussistenza degli illeciti non si esaurivano ” nella sola identificazione dei bovini presenti nell’azienda e o nella apposizione delle marche auricolari, ma implicavano ogni verifica correlata ai registri di stalla a partire dalla correttezza della loro tenuta mediante la verifica di ogni dato contenuto nelle certificazioni sanitarie inerente la movimentazione dei capi (nascite, decessi, vendita) e la corrispondenza ai dati della Banca Dati Nazionale, e alla salubrità dei capi con esecuzione di prelievi ematici”, rilevando che tali operazioni potevano dirsi completate soltanto con i risultati delle analisi in data (Omissis) e l’allineamento dei dati alla Banca Dati Nazionale ultimato in data (Omissis)”.

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