Accertamento di violazione amministrativa per attività abusiva di pubblico spettacolo- Adempimenti

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Domanda: Accertamento di violazione amministrativa per attività abusiva di pubblico spettacolo- Adempimenti. Egregio dott. Pezzullo, sono stati inviati in copia al Comune e a questo Comando n. 3 verbali di accertamento elevati, in giorni diversi, dalla locale Stazione Carabinieri e notificati, di cui si riporta, di seguito, la verbalizzazione:

“Il giorno……alle ore…… nell’ufficio del Comando Stazione  di ………… Noi sottoscritti…………Comandante della suddetta Stazione del suddetto reparto, con il presente verbale riferiamo quanto segue: in data……….in qualità di titolare del BAR denominato “……………..” dava uno spettacolo/trattenimento senza licenza dell’Autorità.

Estremi della norma violata:- Art. 666/1 C.P. Gli obbligati per la presente violazione, possono avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 16 e 18 della legge 689/81.

Pagamento in misura Ridotta (art. 16 L. 689/1981) NON CONSENTITO

Autorità competente (art. 18 L. 689/1981) Sindaco del Comune di ……………..”

Esaminato tale verbale, le chiedo quali atti sono di competenza di quest’Ufficio come responsabile del procedimento?

Agente di P.M.  L. A.

Risposta

Si premette che, a parere di chi scrive, un operatore di P. M. non possa essere incaricato di curare le procedure per l’adozione di provvedimenti consequenziali alla verbalizzazione indicata nel quesito; più correttamente l’iter procedurale  dovrebbe essere curato direttamente dal Responsabile del Suap.

Ma, “sic stantis rebus”,  vediamo cosa fare.

In primo luogo necessita precisare che al trasgressore doveva essere contestata la violazione dell’art. 69 del Tulps, punita ai sensi dell’art. 666, comma 1, C. p. con sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 1549,00; per detta violazione non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Il verbale contestato, ovvero notificato successivamente all’accertamento, doveva essere inoltrato al predetto Suap per la predisposizione dell’ordinanza ingiunzione di pagamento.

Ciò detto, poiché sono stati elevati tre verbali per i tre successivi accertamenti in periodi diversi, tutti trasmessi a codesto ufficio per gli adempimenti di competenza,  si precisa che per ogni singolo verbale elevato, se non pagati nel termine di 60 giorni, dovrà essere adottata l’ordinanza ingiunzione di pagamento imponendo la sanzione amministrativa pecuniaria individuata tra il limite minimo ed il massimo edittale, secondo i criteri indicati dall’art 11 della legge 689/81.

Inoltre, contestualmente, ma con ordinanza a parte, dovrà essere disposta la cessazione dell’attività di trattenimento nel pubblico esercizio (ma non la cessazione dell’attività di somministrazione).

Con la medesima ordinanza si dovrà avvisare il titolare che si procederà a disporre la chiusura di tutto il pubblico esercizio, nel caso in cui venisse successivamente accertata l’inosservanza alla predetta disposizione con prosieguo dell’attività di pubblico spettacolo in assenza della prescritta licenza ex art. 69 Tulps,.

In detto provvedimento dovrà, altresì, essere evidenziato che l’ordinanza ha  valore anche di avvio del procedimento per la successiva ordinanza di chiusura.

Infine, considerato che sono stati elevati più verbali per la medesima violazione in tempi diversi, ad ogni verbale successivo si ritiene che possa essere applicata una sanzione più elevata con importi diversi, potendosi applicare anche fino al massimo edittale.  

V’è, altresì, da evidenziare che gli Agenti accertatori avrebbero dovuto procedere a verificare se fossero stati accertati i requisiti di agibilità, igiene e sicurezza degli impianti ed attrezzature, ex art. 80 Tulps, da parte della Commissione comunale di vigilanza ovvero attestati da un tecnico abilitato; in mancanza, il titolare doveva essere denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 681 C. p.

Infine, si conclude ricordando che gli esercizi in cui si svolgono dette attività di spettacolo e trattenimento hanno l’onere di due adempimenti indispensabili:

Certificato di prevenzione incendi e Documentazione di previsione di impatto acustico;

  1. Certificato di prevenzione incendi è richiesto per i locali con capienza superiore a 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, ai sensi DPR 151/2011, allegato I, punto 65;

Il certificato è soggetto a Scia, da presentare al Comando VV.FF. per i locali con capienza superiore a 100 persone e fino a 200.

Per le attività con capienza superiore a 200 avventori dovrà essere presentata, allo stesso Comando VV.FF., istanza con i progetti degli impianti.

Per i locali ove si svolgono dette attività in modo occasionale o a carattere temporaneo, non è richiesta detta certificazione.

La mancanza del CPI o il mancato rinnovo del certificato sono sanzionati penalmente dall’art. 20 D. Lgs. 139/2006 con arresto fino a 1 anno o con ammenda da € 258,00 a € 2582,00.

  1. Documentazione di previsione di impatto acustico deve essere presentata al Comune ai sensi della Legge 447/95, art. 8, comma 2, per la tutela dei cittadini dall’inquinamento acustico.

La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione di autocertificazione, ex art. 8, comma 5, predetta legge qualora non siano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale.

Lo stesso art. 8 estende tale obbligo anche ai circoli privati, discoteche e impianti sportivi e ricreativi.

La violazione dei limiti di emissione sonore è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1000,00 a € 10000,00 ex art. 10, comma 2 stessa legge 447/95.

Consegue l’ordinanza sindacale di abbattimento delle emissioni sonore, ex art. 9 (qualificata come ordinanza contingibile ed urgente); l’inottemperanza a tale provvedimento è sanzionata con denuncia ex art. 650 C. P., nonché sanzione pecuniaria da € 1032 a € 10.330, ai sensi art. 10, comma 1. 

Sottolineiamo che il DPR 19.10.2011, n. 227, art. 4, c. 1, ha stabilito che i pubblici esercizi di somministrazione, le mense, palestre, attività culturali, di spettacolo, sale giochi, stabilimenti balneari, che utilizzano impianti di diffusione sonora, o effettuano manifestazioni o eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ai sensi dell’ art. 8, c. 2, devono predisporre e presentare la riferita documentazione.

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