Accertamento negativo del credito derivante da sanzioni amministrative. Giudice competente

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cassazione

La domanda di accertamento negativo dell’esistenza di crediti vantati dalla pubblica amministrazione a titolo di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada rientra per materia nella competenza del giudice di pace.

E’ quanto statuito da Cass. civ., sez. VI – 3, 31/03/2021, n. 8836 che, ribadendo un principio consolidato, ha ricordato che poiché il giudice di pace è competente per materia a decidere
sia delle opposizioni a verbale di accertamento dell’infrazione, ai sensi dell’articolo 7 d.lgs. 150/11; sia delle opposizioni ad ordinanza ingiunzione, ai sensi dell’articolo 6, comma V d.lgs. 150/11, tali norme avrebbero l’effetto di attrarre nella competenza ratione materiae
del giudice di pace anche la domanda di accertamento negativo di crediti per sanzioni amministrative scaturenti da infrazioni al codice della strada.

Infatti, la giurisprudenza conforme della S.C. ha ripetutamente ritenuto che la competenza a
conoscere delle domande di mero accertamento spetti al medesimo giudice che sarebbe competente ratione materiae a conoscere d’una ipotetica domanda di condanna fondata sui medesimi fatti di cui si chiede l’accertamento (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7460 del 15/03/2019, con riferimento all’azione di accertamento negativo dei presupposti per l’iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada).

Posto dunque che la domanda di condanna e quella di accertamento, se fondate sui medesimi fatti, sono devolute alla competenza per materia del medesimo giudice, deve ora ricordarsi che il Giudice di pace è competente per materia a conoscere:
a) delle controversie aventi ad oggetto l’opposizione a verbale di accertamento dell’infrazione al codice della strada, senza limiti di valore;
b) sempre per materia, ma con limite di valore, è competente a conoscere delle controversie aventi ad oggetto l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione.

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