Accesso alle Zone a Traffico Limitato da parte dei veicoli posti al servizio di persone diversamente abili – Respinto l’utilizzo di sistemi automatici che prevedono la comunicazione preventiva della targa.

1
1342

Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 24015 del 3 agosto 2022

 È questo il principio a cui è addivenuta la Corte di Cassazione con la recentissima Sentenza n. 24015 del 03.08.2022.

Invero, la pronuncia dagli Ermellini elimina una consuetudine organizzativa di taluni Enti Comunali, che sulla errata interpretazione estensiva dell’art. 7, comma 1, lett. b) del Codice della Strada, subordinavano l’esercizio del diritto di transito e circolazione dei veicoli con a bordo persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta a vari obblighi (posti con Ordinanza Sindacale), tra cui quello di comunicare la targa del veicolo prima di poter accedere alle Zone a Traffico Limitato.

Tale condizione aveva la finalità pratica di permettere agli Enti Comunali d’inserire la targa all’interno della banca dati predisposta dall’Amministrazione. Consentendo, di conseguenza, ai sistemi di rilevamento automatico il riconoscimento dei veicoli autorizzati al transito nelle suddette aree, mentre nel caso in cui il pass fosse stato rilasciato da un diverso Comune, la comunicazione doveva essere effettuata al competente Ufficio Comunale al primo accesso.

Occorre infatti osservare che l’art. 381, comma 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della Strada, in correlazione all’art. 7 dello stesso Codice, conferisce all’invalido un diritto personale di poter circolare su tutto il territorio nazionale ed anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, col solo onere di esporre il contrassegno che denota, per l’appunto, la destinazione del mezzo di servizio della persona disabile.

Diversamente l’art. 7, comma 1, lettera b) del Codice della Strada, attiene all’esercizio di un potere regolamentare del Comune di ordine generale che permette di riservare determinate strade alla circolazione di veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana, ma non consente di derogare alle norme imperative, come quella propriamente contemplata dal comma 2 del riciamato art. 381 del Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della Strada.

Ragion per cui l’affermato principio, consistente nel subordinare la legittimità della circolazione del disabile dall’aver provveduto alla preventiva registrazione-comunicazione della targa al competente Ufficio Comunale di gestione degli accessi in ZTL, era e resta errato dal punto di vista giuridico, divenendo, di fatto, ultronea la valutazione della legittimità o meno del titolare del pass circa la preventiva comunicazione del passaggio in Ztl.

Alla luce degli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503 del 1996 e dell’art. 381, comma 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della Strada, deve considerarsi come il cosiddetto “contrassegno per persone diversamente abili” – che  autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle Zone urbane a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali Urbaneè rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo sul veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale. Pertanto, l’esercizio di tale diritto non può essere condizionato dal preventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell’Ente Comunale, che non trova un espresso fondamento in un dato normativo specifico, dal momento che lo stesso non è riconducibile alla previsione generale di cui all’art. 7 del Codice della Strada, con il quale è stabilito che, nei centri abitati, i Comuni possono, con Ordinanze Sindacali, limitare la circolazione in tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze.

Tale disposizione – che si riferisce all’esercizio di un potere regolamentare generale dell’autorità sindacale –  non implica affatto che, nella sussistenza di tutte le condizioni di Legge di cui alle richiamate norme, possano essere imposte condizioni eccedenti rispetto a quelle dalle stesse previste. Nè dal complesso normativo racchiuso dal menzionato art. 381, si evince una norma che legittimi la deroga alle stesse disposizioni in senso maggiormente oneroso per le persone invalide.

Dal ragionamento logico giuridico seguito dalla Corte di Cassazione (già enunciato con precedente pronuncia n. 8226/2022) emerge, infatti, che non può frapporsi alcun ostacolo alla libertà di locomozione del soggetto disabile fondato sull’adottata inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’Ente locale territoriale, essendo anzi, onere di tale Ente di procedere all’approntamento di meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circolazione (come ad esempio tramite la verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza), potendo, altresì, i Comuni attivare un sistema di condivisione in rete delle informazioni sul rilascio dei contrassegni per invalidi.

In conclusione, l’autorizzazione amministrativa rilasciata in formato europeo ai soggetti diversamente abili, per finalità di circolazione e sosta è diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori e, per questo, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell’Ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla Legge. Pertanto, nel caso in cui il controllo automatico sia stato effettuato in modo tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando da esibire sul cruscotto, ove il predetto Ente non intenda esporsi al rischio di elevare verbali di accertamento sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà predisporre apposite modalita di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l’utente stradale affetto da disabilita legalmente riconosciuta, senza, però, imporre a quest’ultimo oneri od obblighi ulteriori che non trovano supporto in specifiche prescrizioni normative.

Pubblicità

1 commento

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui