Accesso in zona a traffico limitato senza titolo autorizzativo

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I giudici della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5338 del 22 febbraio 2019 hanno affermato che se la targa costituisce l’unico elemento che identifica giuridicamente il veicolo autorizzato all’accesso, ciò non
vuol dire che il trasferimento del veicolo comporti anche quello del permesso.
IL CASO
Un automobilista ricorre al Giudice di Pace, che rigetta l’opposizione, avverso i verbali di accertamento della violazione elevati a suo carico dalla Polizia Municipale di Roma per accesso in zona a traffico limitato
senza titolo autorizzativo. L’automobilista avverso la sentenza propone appello al Tribunale di Roma che riforma la decisione evidenziando che l’appellante accedeva alla zona a traffico limitato con la vettura che
aveva acquistato dal fratello, già titolare di permesso in qualità di residente, che la vettura era regolarmente munita di permesso, rinnovato, con durata quinquennale e che Roma Capitale non aveva dato prova della allegata intervenuta revoca del permesso. Ricorre per la cassazione della sentenza Roma Capitale ritenendo che il Tribunale erroneamente ritenuto che il permesso di accesso in zona a traffico limitato sia collegato alla vettura e non alla persona del richiedente, per ragioni di residenza ovvero di svolgimento dell’attività lavorativa.
LA DECISIONE
Gli Ermellini accolgono il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviandola al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato in quanto ritengono che la sentenza impugnata muove dall’erroneo assunto
che il permesso di accesso in zona a traffico limitato sia collegato al veicolo, la cui targa costituisce l’unico
elemento identificativo giuridicamente rilevante, e non alla persona. Se è vero infatti che la targa
costituisce l’unico elemento che identifica giuridicamente il veicolo autorizzato all’accesso, consentendo il controllo, ciò non vuol dire che il permesso acceda al veicolo, di modo che il trasferimento del veicolo
comporti anche quello del permesso. Peraltro, e diversamente da quanto affermato dal Tribunale, il giudice deve conoscere la normativa regolamentare adottata dal comune di riferimento per disciplinare l’accesso in zone a traffico limitato, eventualmente richiedendo al comune stesso la documentazione necessaria, essendo evidente che solo all’esito della compiuta ricognizione della disciplina applicabile al caso concreto
diventa possibile valutare la sussistenza o non della violazione contestata, sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo. Ergo secondo la Corte, l’autorizzazione concessa dal Comune per l’accesso con mezzo di
trasporto privato in una zona a traffico limitata è sì identificata dalla targa, ma resta comunque riferita solo alla persona. Ciò significa che la cessione del veicolo, sia che si tratti di vendita, donazione, comodato, ecc.,
non può riguardare anche il permesso per la cosiddetta zona a traffico limitato. In pratica, nel momento del passaggio di proprietà, il nuovo intestatario del mezzo non “eredita” anche il permesso a transitare sotto i varchi.

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