Acquisizione degli atti della Polizia Giudiziaria senza il consenso delle parti. Inutilizzabilità nel giudizio.

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Come noto, il principio dell’oralità, su cui si basa il processo penale, presuppone che la prova si formi in giudizio e che non possa acquisirsi alcun atto, senza che la parte presti il proprio consenso.

Cass. pen., sez.  I, 05/05/2021, n. 17334 ha ribadito il principio secondo cui l’acquisizione al fascicolo del dibattimento e la lettura della documentazione degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria è incompatibile con l’obbligo di acquisire il consenso della parte.

Infatti, gli atti che non consistono solo in documenti ma contengono
anche la descrizione di fatti cui la polizia giudiziaria ha assistito, non possono essere acquisiti stante l’opposizione della difesa.

Se la decisione è fondata sui menzionati atti di polizia giudiziaria, la dichiarata inutilizzabilità degli stessi determina la mancanza di motivazione della affermazione di penale responsabilità.

L’acquisizione dunque è avvenuta in violazione dell’art. 493, comma 3, c.p.p. – che richiede il consenso delle parti -, e dunque illegittima è la conseguente dichiarazione di utilizzabilità, ai sensi dell’art. 511, comma 5, c.p.p.

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