Addio debiti e fermi amministrativi sotto i mille euro

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I giudici della sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28072 del 31 ottobre 2019 hanno confermato che devono essere stralciati i debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 e conseguentemente va cancellato il fermo amministrativo

IL CASO

Un contribuente propone appello avverso la sentenza della competente Commissione Tributaria Provinciale, che non ha accolto il ricorso avverso un preavviso di fermo amministrativo, evidenziando l’illegittimità e la nullità delle notifiche postali dei titoli effettuate a persone diverse al destinatario e per non essere state eseguite dagli ufficiali della riscossione. Eccepisce inoltre l’illegittimità della procedura perché Equitalia Pragma è decaduta dalla potestà di emettere il preavviso e il fermo e la prescrizione delle cartelle di pagamento notificate tra il 2000 ed il 2005.. La Commissione Tributaria Regionale però rigetta l’appello fornendo alcune precisazioni sui motivi relativi alla irritualità ed illegittimità delle notifiche delle cartelle esattoriali, sulla modalità semplificata e agevolata di notificazione, sul soggetto abilitato all’invio della raccomandata. Il contribuente avverso la decisione propone ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE

Gli Ermellini dichiarano cessata la materia del contendere perché nelle more del giudizio è stata emanata la norma che contempla lo stralcio dei debiti fino a 1.000,00 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 ex art. 4 del decreto legge 119/2018, convertito in legge 136/2018 – c.d. decreto fiscale. La norma   prevede che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di rottamazione sono automaticamente annullati. Ergo Il debito del contribuente fa riferimento a cartelle di pagamento notificate tra il 2000 e il 2005 e rientra quindi nello stralcio, visto che il valore per ciascuna cartella risulta inferiore a mille euro. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015. Il debito in esame, relativo a cartelle di pagamento notificate tra il 2000 e il 2005, rientra nello stralcio, posto che il valore è, per ciascuna cartella, inferiore a mille euro. In ogni caso, Equitalia Centro s.p.a., ha dato atto che tutte le cartelle sottese all’impugnato preavviso di fermo amministrativo sono state annullate, invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto dell’interesse del contribuente alla prosecuzione della lite. Deve allora darsi atto della cessazione della materia del contendere.

Cartella

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 28072 del 31 ottobre 2019

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