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Affittacamere in Campania: normative, requisiti e sanzioni

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L’affittacamere è una delle soluzioni ricettive extralberghiere più diffuse, soprattutto in una regione a forte vocazione turistica come la Campania. Tuttavia, la gestione di questa attività è regolata da una normativa ben precisa che stabilisce requisiti, modalità di esercizio e sanzioni in caso di irregolarità.

La Legge Regionale Campania 24 novembre 2001, n. 17, aggiornata con le successive modifiche, disciplina l’attività degli affittacamere e stabilisce le regole per il loro funzionamento.

Che cos’è un affittacamere?

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Gli affittacamere sono strutture ricettive extralberghiere composte da non più di sei camere e un massimo di dodici posti letto. L’attività deve essere svolta da privati in non più di due appartamenti situati nello stesso stabile, purché ciascuno di essi sia dotato di servizi igienici indipendenti.

A differenza delle case vacanze, l’affittacamere prevede alcuni servizi aggiuntivi, come la pulizia quotidiana e la fornitura della biancheria, che lo rendono più simile a una struttura alberghiera in miniatura.L’attività può essere imprenditoriale o non imprenditoriale: se si possiedono e si gestiscono fino a tre unità abitative senza attività pubblicitaria e senza servizi aggiuntivi, non è necessaria la partita IVA.Se l’immobile non è conforme ai regolamenti edilizi o igienico-sanitari, il Comune può disporre il blocco dell’attività fino alla regolarizzazione.

Requisiti per aprire un affittacamere

Per poter esercitare legalmente l’attività di affittacamere in Campania, è necessario rispettare una serie di requisiti strutturali e di servizio.

  1. Requisiti strutturali

Gli affittacamere devono essere conformi alle normative edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie del comune in cui si trovano. Inoltre, devono garantire:

  • Massimo sei camere e dodici posti letto in totale;
  • Un bagno ogni sei posti letto, completo di WC, lavabo e doccia o vasca;
  • Accesso indipendente per ciascuna camera dagli altri locali della casa;
  • Conformità ai regolamenti urbanistici comunali.
  • Per gli esercizi di affittacamere i requisiti minimi dimensionale per le camere da letto sono i seguenti: Singola: 9 mq; Doppia: 14 mq; per ogni posto letto in più vanno aggiunti 8 mq.

 

  1. Requisiti minimi obbligatori per il servizio

Secondo l’Allegato A della Legge Regionale, gli affittacamere devono garantire alcuni servizi minimi ai propri ospiti:

  • Servizio di ricevimento per almeno 12 ore su 24;
  • Servizio notturno su chiamata per eventuali emergenze;
  • Pulizia giornaliera delle camere e degli spazi comuni;
  • Cambio della biancheria, compresa quella da bagno, almeno due volte a settimana e a ogni cambio cliente;
  • Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, e riscaldamento nella stagione invernale;
  • Linea telefonica comune disponibile per gli ospiti;
  • Sistema di allarme nei bagni per segnalare eventuali emergenze.

Ogni camera deve inoltre essere arredata con:

  • Letto, comodino, armadio, tavolino e una sedia per letto;
  • Specchio con presa di corrente, se il bagno non è privato;
  • Cestino per i rifiuti.

 

Procedura per aprire un affittacamere in Campania

Per avviare l’attività, è obbligatorio presentare al SUAP del Comune di competenza una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ex art 19 e ss della L. 241/90. Questa comunicazione permette di iniziare immediatamente l’attività, senza attendere autorizzazioni, ma il Comune può effettuare controlli per verificare la conformità ai requisiti richiesti. Alla SCIA devono essere allegati i seguenti documenti:

  • Domanda di avvio attività con i dati del titolare e la descrizione dell’attività;
  • Planimetria dell’immobile, con l’indicazione della destinazione d’uso dei locali;
  • Relazione tecnica che attesti la conformità urbanistica e igienico-sanitaria dell’immobile;
  • Certificato di conformità alla normativa antincendio, se necessario;
  • Atti che dimostrano la disponibilità dell’immobile (proprietà, affitto, ecc.);
  • Iscrizione al registro delle imprese turistiche (obbligatoria solo per le attività imprenditoriali).

Se la gestione avviene in forma imprenditoriale, è necessaria anche l’iscrizione alla Camera di Commercio e l’apertura della Partita IVA.

Obblighi successivi all’apertura

  1. Comunicazione dei prezzi

Ogni affittacamere deve inviare alla Regione Campania, due volte all’anno (entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre), la comunicazione dei prezzi minimi e massimi applicati, oltre ai servizi offerti.

  1. Comunicazione degli ospiti alle autorità

Come previsto dalla normativa nazionale sulla pubblica sicurezza, tutti i gestori di strutture ricettive devono comunicare alla Questura i dati degli ospiti entro 24 ore dal loro arrivo, tramite il portale “Alloggiati Web” della Polizia di Stato.

  1. Comunicazione statistica all’ISTAT

Entro il 5° giorno di ogni mese, è obbligatorio trasmettere all’Istat i dati sul movimento turistico (numero di ospiti, nazionalità, permanenza, ecc.).

  1. Attivazione del CIN e CUSR

Per poter aprire l’attività ricettiva il gestore deve munirsi:

  • del Codice Identificativo Nazionale obbligatorio per tutte le strutture di tipo ricettivo e reso obbligatorio del 1/1/2025;
  • del Codice Unico Strutture Ricettive ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.64 del 22/02/2021, pubblicata sul BURC n.20 del 1 marzo 2021, è stata approvata, in attuazione del comma 3, articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 2019 n. 16, la modalità di generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico identificativo delle Strutture Ricettive (CUSR), alle strutture ricettive turistiche della Campania da parte dei Comuni territorialmente competenti.

Sanzioni in caso di irregolarità

L’accertamento delle violazione e l’irrogazione delle sanzioni sono attuate in conformità delle leggi regionali vigenti in materia, i proventi sono devoluti ai Comuni.

Violazione: Avviare l’attività senza SCIA art. 15 c1 SanzioneDa 2.000 a 10.000 euro PMR entro 60 gg pari ad 1/3 del massimo 3333,33 €
Violazione: Omissione dell’esposizione delle tariffe art 15 c2 SanzioneDa 300 a 900 euro PMR entro 60 gg pari ad 1/3 del massimo 300,00€
Violazione: Applicazione di prezzi diversi da quelli dichiarati art 15 c3 SanzioneDa 500 a 2.000 euro PMR entro 60 gg pari ad 1/3 del massimo 666,66€

Violazione: Omissione comunicazione delle tariffe entro i termini stabiliti art 15 c4SanzioneDa 300 a 900 euro PMR entro 60 gg pari ad 1/3 del massimo 300,00€

Violazione: Superamento della capacità ricettiva consentitaart 15 c5SanzioneDa 500 a 2.000 euro PMR entro 60 gg pari ad 1/3 del massimo 666,66€
Violazione: Mancata comunicazione dei dati degli ospiti all’ISTAT 15 c6 Sanzione € 100,00 NO PMR
Violazione: Pubblicità ingannevole su servizi o caratteristiche della strutturaart 15 c7 SanzioneDa 500 a 3.000 euro PMR entro 60 gg pari ad 1/3 del massimo 1.000,00€
Recidiva (3 violazioni nello stesso anno) di una delle violazioni precedenti comporta la sospensione dell’attività da 3 a 6 mesi.

Violazione: Mancata comunicazione degli alloggiati presso la struttura all’autorità di Pubblica Sicurezza: violazione degli articoli 109 e 17 del RD 773/31 sanzionato con arresto fino a 3 mesi e ammenda fino a 206 €, l’autorità competente è il tribunale ordinario. Sanzione accessoria sospensione dell’attività.

Violazione: la mancata esposizione del CIN L’art.13-ter DL 145/2023 dispone che, “fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. “Inoltre, i relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti”.comporterà una sanzione che varia da 500 a 5.000 euro; PMR entro 60 gg pari al doppio del minimo 1.000,00€

Violazione: per chi affitta senza codice, la sanzione  prevista è compresa tra 800 e 8.000 euro;PMR entro 60 gg pari al doppio del minimo 1.600,00€

Violazione: i gestori di strutture che non rispettano i requisiti di sicurezza, come l’installazione di rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio e la presenza di estintori, possono essere sanzionati con una sanzione che va da 600 a 6.000 euro;PMR entro 60 gg pari al doppio del minimo 1.200,00€

Per le sanzioni riguardanti il CIN ci sono due importanti e significativi approfondimenti del comandante Giuseppe Capuano visionabili ai seguenti link :

https://www.passiamo.it/avviso-di-entrata-in-funzione-della-banca-dati-nazionale-delle-strutture-ricettive-e-del-portale-telematico-del-ministero-del-turismo-per-lassegnazione-del-cin/

https://www.passiamo.it/cin-termine-per-lacquisizione-spostato-al-1-gennaio-2025/

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