Nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2022, n. 174 (da oggi in vigore) è stato pubblicato il D.M. 13/04/2022,101 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che regolamenta la definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.
L’importanza di una regolamentazione si era resa necessaria dopo che la legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019, art. 1, commi 805 e ss.) aveva stabilito che i soggetti che svolgono esclusivamente attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate dovessero obbligatoriamente iscriversi in una apposita sezione separata dell’albo previsto dall’art. 53, D.Lgs. n. 446/1997 (Albo tenuto dal Ministero delle Finanze).
Nonostante la previsione normativa è perdurata la mancata adozione del regolamento previsto dal comma 805 art. della citata legge di stabilità da ritenersi attuativo per l’applicazione della norma, con particolare riferimento alle nuove soglie di capitale sociale che le società avrebbero dovuto raggiungere per poter ottenere l’iscrizione.
Con l’istituzione della sezione separata fino al 31 dicembre 2024, le società potranno procedere all’aumento di capitale sociale non tenendo conto della proroga già prevista ex lege per l’adeguamento del capitale.
Il procedimento d’iscrizione dovrà concludersi entro un termine di 180 giorni e definisce, tra l’altro:
l’istituzione dell’albo (art. 1) i requisiti per i soggetti iscrivibili (art. 2) requisiti finanziari (art. 6) come già previsto dall’articolo 1, comma 807 della citata legge n. 160 del 2019; i requisiti dell’apparato organizzativo (requisiti tecnici art. 7) requisiti di onorabilità e professionali per i rappresentanti, amministratori sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza. (art. 8).