Ammesso il ricorso gerarchico al ministero, contro il provvedimento di revisione della patente

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L’Ufficio della motorizzazione civile di Pisa dispose, ai sensi dell’art. 128 del Codice della strada, la revisione della patente di guida di un conducente, in relazione ai dubbi insorti circa la persistenza nel predetto dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica alla guida, a seguito di un incidente stradale che lo vedeva coinvolto. Contro il provvedimento in questione il conducente propose, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un ricorso gerarchico, in luogo del classico, ricorso al TAR. Il Ministero ha ignorato questo ricorso e il conducente attinto dal provvedimento di revisione si è rivolto al TAR di Firenze per dolersi di questo silenzio.

Il TAR  Firenze (sentenza 950 del 29/06/2015), con una risoluta pronuncia, ha stabilito che il Ministero deve prendere in considerazione questi ricorsi gerarchici, intimandogli di rispondere entro 30 giorni ed infliggendogli, altresì, una condanna alle spese processuali.

 

Il tema della possibile applicabilità del rito speciale in tema di silenzio in ordine ai ricorsi gerarchici è controverso (“Il Collegio è consapevole che si è recentemente andato affermando un diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui la generale disciplina del silenzio ex art. 2 della legge n. 241/1990 e la relativa tutela apprestata dal codice del processo amministrativo non sono sovrapponibili con la diversa procedura prevista per il silenzio della P.A. sul ricorso gerarchico; con la conseguenza che “la coercibilità del silenzio nel caso del ricorso gerarchico… è… chiaramente incompatibile con lo spirito e la lettera dell’art. 6 del DPR n. 1199/1971″. Così testualmente si è espresso il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 27 agosto 2013 n. 4276 che, sulla base di ampie argomentazioni e richiamando la precedente decisione della medesima Sezione 17 ottobre 2012 n. 5287, ha tra l’altro annullato la sentenza del TAR Sardegna, sez. I, n. 1114/2012 citata nel ricorso qui in esame.”). Il Collegio ha ritienuto tuttavia di non uniformarsi a quest’ultimo indirizzo, rilevando che appare tuttora insuperabile quanto affermato nel 1989 dall’Adunanza plenaria (e non successivamente smentito) circa la possibilità di esperire “i rimedi normali contro il silenzio rifiuto della P.A. ” nel caso sia decorso il termine di 90 giorni per la decisione sul ricorso gerarchico, senza che il privato abbia poi agito in sede giurisdizionale o straordinaria nel termine decadenziale contro il provvedimento di base.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo  

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