Anche se la Legislazione rende “fuori moda” parlare della Polizia Provinciale non possiamo tacere sulle aberrazioni di alcuni giudici di pace.

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Quella del giudice estensore della sentenza che mi accingo a recensire è un’opinione che, spero, sia smantellata in sede di appello. La tratto come mi suggerisce la vignetta qui accanto, con ironia e con l’adeguata dose di sarcasmo. Orbene, la sentenza n°163/2015, del giudice di pace di Sondrio, depositata in data 14 settembre 2015, si occupa della legittimità di un verbale -accertato da un operatore della polizia provinciale su strada di proprietà di un diverso ente territoriale, sebbene comunque nell’ambito del “territorio di competenza” della provincia- per violazione dell’art. 173 CdS. Invero, il tema dominante del giudizio sarebbe dovuto essere quello della validità del verbale non contestato e del possibile errore di percezione delle condotte dinamiche da parte dell’agente accertatore; tuttavia il giudice non si cura di approfondire (forse in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) questo aspetto ma fa un’articolata disamina delle competenze della polizia provinciale riducendo (attraverso un percorso esegetico di meravigliosa lunghezza, a conferma della sua debolezza) l’inciso della lettera d) bis del comma 1 dell’articolo 12 del codice della strada (“nell’ambito del territorio di competenza”) al più stretto contesto delle sole strade di proprietà dell’amministrazione provinciale. In disparte altre considerazione, questo giudice avrebbe potuto dedurre la diversa (dalle sue conclusioni) voluntas legis dalla circostanza che la menzionata lettera d) bis è stata introdotta D.L. 27 giugno 2003, n. 151, in un clima culturale drasticamente diverso da quello attuale e da quello del 1992, quanto al ruolo delle polizie provinciali; tuttavia ciò non è stato e le conclusioni sono quindi state quelle dell’aberrazione giuridica: la polizia provinciale ha competenza, per quanto attiene al codice della strada, solo per le strade provinciali (orrore!!!!), così ignorando che la modifica del 2003 andava proprio nella direzione del superamento di detto limite. Ma v’è di più! Sebbene è noto che io sia fautore della contestazione immediata delle violazioni stradali nel maggior numero di casi possibili e che non ami la ragnatela delle motivazioni prodromiche a giustificare la causa di una sua elusione, in favore di un verbale notificato in seconda battuta, non posso mai dimenticare il valore di fede privilegiata da cui è assistito il verbale; ne deriva che a voler sindacare la mancata contestazione non si può liquidare la questione con motivi assorbiti e con la poca credibilità della circostanza, mentre occorre o smantellare con querela di falso il contenuto del verbale che alla causa di mancata contestazione si riferisce, o discutere del difetto di percezione del fatto, in contesto dinamico. Questo non accade nella sentenza epigrafata. Basta l’incompetenza e gli altri motivi sono assorbiti con sberleffo finale per la Polizia Provinciale di Sondrio. 

Posso capire che, a causa della recente (confusa) legislazione di questo ultimo biennio, parlare di Polizia Provinciale pare sia “fuori moda”, ma mortificarne in questo modo il lavoro è fuori da ogni grazia.

Speriamo nell’appello e nei magistrati togati che saranno (del caso) investiti dalla questione.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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