ANCI: natura giuridica e dubbi di identità. SS.UU. 22809-2020

0
615

c

Controversie di soldi e potere tra Roma e periferia dell’impero ANCI.

Nemmeno le Sezioni Unite della Suprema Corte sono state capaci di stabilire se l’ANCI sia un ente pubblico o un ente privato. Tant’è che con ordinanza Cass. civ. Sez. Unite, 20-10-2020, n. 22809, il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo con richiesta di relazione all’ufficio del Massimario e del Ruolo, in ordine alla questione della natura giuridica di quest’associazione che, secondo alcuni ha natura privata e, secondo altri ha natura pubblica.

  • Le ricorrenti assumono che dal 15/11/2018 l’ANCI è un’associazione riconosciuta di diritto privato, iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura di Roma; il suo statuto, ai sensi dell’art. 16 c.c., contiene lo scopo dell’ente, nonchè le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati, nonchè le condizioni della loro ammissione. Il controllo esercitato sull’associazione è quello tipico delle associazioni di diritto privato. La natura privatistica dell’ANCI è stata riconosciuta anche dal Ministero dell’interno con il parere del 15/10/2018, n. 0016135, in cui si è sottolineato che l’attività principale dell’associazione non è caratterizzata dall’esercizio di funzioni e servizi pubblici e che essa è nata come associazione non riconosciuta di diritto privato senza scopo di lucro, con la conseguenza devono ritenersi irrilevanti le disposizioni specifiche che la inseriscono nel novero delle pubbliche amministrazioni (art. 270 TUEL, elenco dell’Istat redatto ai sensi della L. n. 196 del 2009, art. 1, comma 3, art. 2 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, parere dell’Anac), dovendo prevalere l’originaria natura giuridica, che è privatistica”.
  • La controricorrente (ANCI) “sottolinea che le finalità perseguite dall’ANCI, e, soprattutto, le modalità attraverso cui avviene il funzionamento dei suoi organi, hanno valenza pubblicistica, tanto per disposizioni statutarie, quanto per chiare previsioni legislative (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1); il controllo sull’associazione è esercitato dai comuni associati attraverso l’assemblea, alla quale partecipano tutti gli enti in regola con il pagamento dei contributi associativi; all’assemblea è affidato il compito di “dettare le linee di indirizzo generali” dell’ANCI, e quindi proprio il controllo, come inteso dalla normativa comunitaria; l’associazione non ha entrate proprie ma agisce sulla base dei contributi versati dagli enti associati e, quindi, in definitiva, dà erogazioni pubbliche. Inoltre, l’ANCI è governata da soggetti che ricoprono cariche elettive nei consigli comunali. Gli organi sociali dell’ANCI perseguono interessi pubblici e ricevono quindi l’investitura in un contesto di tipo pubblicistico, con la conseguenza che le controversie relative alla elezione dei rispettivi componenti devono ritenersi attratte nella giurisdizione amministrativa”.

Così delineate le posizioni delle parti, appare evidente come la soluzione della controversia passi per un necessario un approfondimento, da affidare all’ufficio del Massimario e del Ruolo, sulla natura giuridica dell’Ente, alla luce del complessivo panorama normativo, anche Euro-unitario, dottrinale e giurisprudenziale.

Non è questione teorica, in ballo ci sono soldi e potere… e manco pochi…. Noi con curiosità sportiva, restiamo a guardare.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui