Ancora sull’ “accertamento da remoto” di alcune violazioni stradali (artt.80 e 193 cdS: circ. MinInterno 5 ottobre 2016)

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Mentre il Legislatore esamina la rilevanza del problema delle difficoltà giuridiche connesse all’accertamento di violazioni stradali facendo uso di strumenti di videosorveglianza e la Fondazione Caracciolo dell’ACI mette in fila le questioni pratiche connesse ad una legislazione non adeguata alle esigenze di sicurezza stradale ed all’evoluzione delle tecnologie, i ministeri scrivono.

In prima battuta c’era stato  il ruvido, quanto apprezzabile e coerente, intervento del MIT.

In via gradata era arrivata la prefettura di Bergamo.

Alla fine si è pronunciato anche il Ministero dell’interno, con circolare 300/A/6822/16/127/9 del 05/10/2016.

Invero, la circolare non dice che –in materia- gli operatori di Polizia Stradale si debbano sentire liberi di fare ciò che gli pare, sebbene stia leggendo, in questi giorni, commenti troppo entusiastici in ordine alle parole ministeriali che, sempre a mio avviso, vogliono leggersi in senso troppo benevolo e favorevole ad un uso indiscriminato e libero delle tecnologie non omologate.

Non voglio fare da “bastian contrario”, ma solo suggerire adeguata cautela e, più di ogni altra cosa: 1) lettura diretta del testo della circolare; 2) comprensione del suo contenuto; 3) adeguamento delle condotte operative ad essa. Dopo ave riletto la circolare, comunque mettersi “a regola” con il provvedimento del Garanteprivacy del 2010 sulla videosorveglianza (che a dispetto del nome molto dice in materia di accertamento di violazioni stradali con strumenti automatici)

Quando questo 3+1 (i quattro passaggi istruttori che suggerisco) dovesse dare esito positivo, allora ci si senta liberi di procedere; non prima e non sorvolando su qualche passaggio scomodo.

Un passaggio interessante (forse scomodo) della circolare qui menzionata è il seguente: “Pertanto, nell’ambito dell’attività di accertamento effettuata in occasione dei controlli su strada, si ritiene che l’organo di polizia presente sul posto possa avvalersi anche di appositi dispositivi non omologati che gli consentano di rilevare la mancanza di revisione, di copertura assicurativa ecc. e procedere, quindi, all’accertamento nonché alla immediata contestazione della violazione all’effettivo trasgressore. Tali dispositivi non possono essere comunque considerati al pari di quelli previsti dall’art. 201 CdS, ma costituiscono solo un ausilio per l’operatore di polizia. Nei casi sopra indicati, qualora la contestazione immediata dell’infrazione non sia possibile per motivi contingenti che dovranno essere indicati esplicitamente in sede di notificazione del verbale, l’invito ad esibire documenti o a fornire informazioni, ai sensi del art. 180, comma 8, CdS/ consente all’ organo di polizia di completare l’accertamento della violazione in un momento successivo, verificando sul documento la correttezza di quanto rilevato dal dispositivo al momento del controllo su strada. Così intesa, tale procedura costituisce parte integrante dell’attività di accertamento che ha avuto inizio con il controllo effettuato su strada, seppur con l’ausilio di un apposito dispositivo, e che non si è potuta concludere nell’immediatezza a causa dell’impossibilità motivata di procedere a contestazione”.

Notate con attenzione la parte scritta in rosso e sottolineata.

Mementote!

Scrivere cose vere ed effettive sui verbali è essenziale (specie in chiave di autotutela personale di chi firma il verbale assumendo la responsabilità del vero, come pubblico ufficiale.

SCARICA LA CIRCOLARE

circolare-minint-05-1016

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2 Commenti

  1. UNA RIFLESSIONE: IN RIFERIMENTO A QUANTO EVIDENZIATO E SOTTOLINEATO, IL VERBALE DI CONTESTAZIONE SI FONDA SULLE RISULTANZE DELLA VERIFICA DEI DOCUMENTI PRESENTATI EX ART. 180, PER CUI NEL VERBALE DI CONTESTAZIONE UNA MOTIVAZIONE DI OMESSA CONTESTAZIONE IMMEDIATA POTREBBE ESSERE – ACCERTAMENTO ESEGUITO D’UFFICIO A SEGUITO DI ESIBIZIONE DOCUMENTI IN DATA **** IN OTTEMPERANZA ALL’INVITO DEL ***** NOTIFICATO IL ****. IN QUESTO MODO NULLA SI DOVREBBE DIRE SULL’UTILIZZO O MENO DI APPARECCHIATURE OMOLOGATE O NON OMOLOGATE.

    NEL CASO DEL NS UFFICIO UTILIZZIAMO UNA POSTAZIONE VELOX FISSA (IMPOSTATA CON LIMITE MINIMO) PER L’ACQUISIZIONE DEI FOTOGRAMMI DI TUTTI I VEICOLI IN TRANSITO E SUCCESSIVAMENTE SI ESEGUE IL RAFFRONTO CON LA BBDD MIT E NEL CORPO DEL VERBALE VIENE RIPORTATA LA DICITURA La documentazione fotografica prodotta da dispositivo di cui alle lettere e), f), g) del comma 1bis dell’art. 201 C.d.S sito al km **** della *****, ai sensi e per gli effetti della Legge 689/1981, costituisce atto di accertamento in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento, detto veicolo stava circolando sulla strada.

    • Non vorrei essere troppo duro, ma talvolta la chiarezza di pensiero rende necessaria una certa ruvidità. A mio modo di vedere il modo in cui lavorate è tendenzialmente illegale e procura tutti verbali illegittimi.
      Perfino la circolare ministeriale (che cerca di favorire l’accertamento delle violazioni per la materia che qui ci occupa) ribadisce e sottolinea che occorre organizzarsi per contestarle le violazioni e, se non si riesce occasionalmente, accertarle da remoto.
      Comunque sia, la responsabilità (penale ed amministrativa) è personale. quindi ciascuno opera in base alla proprie convizioni e scienza.
      Un cordiale saluto.

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