Ancora sulla particolare tenuità del fatto. Caso di chi rifiuta di sottoporsi a test alcolemico.

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Come già osservato, il tema della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va affrontato con le dovute cautele richieste anche per la valutazione della condotta del reo.

Cass. pen., sez. IV, 08/10/2021 aggiunge un ulteriore tassello che aiuta a comprendere meglio la portata della norma.

Il Collegio ritiene, infatti, che ai fini dell’apprezzamento circa l’applicabilità dell’art.131-bis cod. pen., occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati: di tal che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., applicabile ad ogni fattispecie criminosa, é stata perciò ritenuta dalle Sezioni Unite della Corte compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, previsto dall’art. 186, comma settimo, Cod. Strada, sul rilievo che, accertata la situazione pericolosa e dunque l’offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole
per il bene tutelato.

Diventa essenziale, pertanto, valutare il caso scrutinato dalla S.C.

Caio, fermato alla guida di un veicolo rifiuta di sottoporsi al test alcolemico, ma in realtà si rileva che il rifiuto espresso ebbe breve durata in quanto l’imputato, dopo un colloquio telefonico con un suo superiore in ambito lavorativo, tornò sulla sua decisione e si dichiarò disponibile all’accertamento, a fronte del quale però gli operanti, ritenendo già integrato il reato, decidevano di non provvedere alla misurazione etilometrica.

Alla luce di tali principi, va osservato che nella specie non vi sono elementi
per affermare la sussistenza di elementi ostativi ai fini della configurabilità della
causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., anche perchè la motivazione del diniego la deve contenere una valutazione complessiva e contestuale del fatto che appare indispensabile nello scrutinio della qualificabilità o meno del fatto medesimo come particolarmente tenue, ai fini della configurabilità della causa di non punibilità.

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