ancora sulla rilevazione con strumento non omologato, la contestazione immotivatamente differita delle violazioni agli articoli 80 e 193 – circolare della Prefettura di Napoli

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Già diverse volte l’amico Pino Napolitano, su questo sito,  ha avuto modo di affrontare la problematica relativa alla mancata contestazione delle violazioni al C.d.S. per le infrazioni relative agli articolo 80 e 193 con strumenti non omologati. La questione è stata posta sempre in modo critico e garantista, anche a tutela della categoria della Polizia Municipale al fine di evitare la facile equazione “ SANZIONI STRADALI=COMUNE= CASSA”

Nonostante la presa di posizione critica di molti esperti del settore  e della nota circolare del -ministero-dell’ interno che  ha chiarito che  la contestazione differita delle violazioni previste dagli articoli 80 e 193 del CdS, accertate con il dispositivo …  non è mai possibile perché tale apparecchio non risulta aver ottenuto l’omologazione o l’approvazione specifica per il rilevamento delle violazioni sopra richiamate da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. La Prefettura di Napoli con circolare, inviata alle sole Polizie Locali (chissà perchè),  è dovuta ritornare sul tema con ulteriori  precisazioni.

É evidente che il nuovo intervento è dovuto ad un aumento dei contenziosi in proposito, visto che la nota è a firma del dirigente del settore. Se ne desume che la circolare Ministeriale da alcuni era stata utilizzata come una clausola di stile e giustificando i motivi della possibilità di procedere alla mancata contestazione perchè consentito dalla circolare, omettendo come chiarisce ancora una volta la circolare della Prefettura di Napoli che per la mancata contestazione dell’infrazione vi è la necessità di due elementi essenziali: 1) l’accertamento deve essere operato da agenti che devono essere sul posto; 2) la situazione che impedisce nell’immediatezza il fermo del veicolo deve essere descritta in dettaglio in quanto il solo richiamo alla circolare è privo di senso amministrativo.

vedi:  circolare della Prefettura di Napoli doc06831120200211123039

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