Ancora sulle concessioni demaniali marittime. Cons. Stato, n. 3940/2024

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Ennesimo e, sicuramente, non ultimo tassello della never endig story sulle concessioni demaniali marittime si rinviene nella recente decisione Cons. Stato, 30/04/2024 n. 3940, la quale ha ribadito la necessità di predisporre gli atti di evidenza pubblica entro il 31/12/2024.

La decisione prende le mosse dal contenzioso attivato da una imprenditrice balneare che aveva acquisito una concessione limitrofa al suo stabilimento. Sulla scorta di tale acquisizione l’impresa ha invocato il diritto ad ottenere la proroga al 2033, in virtù della legge 145/2018 (peraltro annullata dalle due sentenze gemelle del Consiglio di Stato, nel novembre 2021).

Vero è che, poi, la legge 118/2022, pur recependo gli effetti delle citate decisioni del Consiglio di Stato, ha dato la possibilità di un anno di “proroga tecnica”, e cioè fino al 31 dicembre 2024.

La decisione in commento, però, si spinge oltre, affermando in modo netto che le amministrazioni locali sono obbligate a disapplicare qualsiasi eventuale proroga che va oltre il 31 dicembre 2023, che si tratti del 2024, del 2025 o del 2033.

Oltretutto, la proroga disposta dalla legge 118/2022, al pari di quelle disposte dal legislatore precedentemente e successivamente (come quella di cui alla legge 14/2023), è l’effetto della voluntas legis consacrata in quella che è, a tutti gli effetti (al di là del suo automatismo o semiautomatismo), una legge-provvedimento, perché, come ha chiarito l’Adunanza plenaria nella sentenza n. 17/2021 proprio con riferimento alle concessioni balneari, se una legge proroga la durata di un provvedimento amministrativo, quel contenuto continua ad essere vigente in forza e per effetto della legge e, quindi, assurge necessariamente a fonte regolatrice del rapporto rispetto al quale l’atto amministrativo che (eventualmente) intervenga ha natura meramente ricognitiva dell’effetto prodotto dalla norma legislativa di rango primario, sicché non è necessario che intervenga un atto ricognitivo della proroga stabilita ex lege dal legislatore in questa materia, anche con l’art. 3 della legge 118/2022.

In sostanza, il collegio sollecita a “dare immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale”, ritenendo disapplicabile qualsiasi ulteriore rinvio, affermando altresì che la risorsa spiaggia “sicuramente scarsa”, al contrario di quanto sostenuto dal governo con la mappatura del demanio marittimo conclusa lo scorso ottobre.

Val la pena, infine, di dare conto anche del richiamo, da parte del Collegio, sulla questione, ben diversa e ben più delicata, relativa alla legittimità delle proroghe via via concesse dal legislatore italiano con le successive modifiche legislative.

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