Annullamento della sanzione amministrativa e restituzione dell’importo pagato.

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La sentenza d’appello che, in riforma quella di primo grado, annulli una sanzione amministrativa non fa sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in adempimento della stessa e non costituisce, in mancanza di un’espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all’uopo che il solvens formuli
un’apposita domanda in tal senso.

La Cass. civ., sez. VI-2, 16/02/2021 ha ribadito il principio, affermando che, nel caso in cui un soggetto reclami la restituzione della somma corrisposta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria relativa ad infrazione a norma del codice della strada, in ordine alla quale è intervenuto l’accertamento, con valore di giudicato, dell’insussistenza della infrazione medesima, l’azione di ripetizione dell’indebito deve essere proposta esclusivamente nei confronti dell’ente impositore e con una specifica richiesta.

Ovviamente è fatto salvo il disposto di cui all’art. 203 D.Lgs. n. 285/1992 che richiama la possibilità di proporre ricorso, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

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