Appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate nel giudizio di equità necessaria

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hanno affermato che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità necessaria sono appellabili per violazione dei principi regolatori della materia nei limiti di quelli che attengono alla materia in concreto esaminata e degli istituti giuridici applicati dallo stesso giudice di pace

 LA VICENDA

il Giudice di pace di Gravina di Puglia, a seguito di procedimento di ingiunzione promosso da una società aveva intimato al titolare di una ditta, il pagamento di euro 900,00, in ragione della prestazione di servizi di ristorazione erogata ad un gruppo di persone. Nel successivo giudizio il Giudice di prime cure, decidendo secondo equità, aveva rigettato l’opposizione della ditta intimata, escludendo che si applicasse al caso de quo la prescrizione presuntiva semestrale eccepita dal titolare, invece di quella ordinaria decennale, in ragione della natura del rapporto, che veniva qualificato “rapporto tra imprenditori”. A seguito di gravame interposto dal titolare della ditta, il Tribunale lo aveva accolto, in considerazione che la doglianza afferente la ritenuta inapplicabilità della prescrizione presuntiva attenesse alla violazione dei principi informatori di detta materia e revocava il decreto ingiuntivo. La società proponeva ricorso per cassazione, articolato in vari motivi.

LA DECISIONE

Gli Ermellini accolgono il ricorso in quanto il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che fosse ammissibile l’impugnazione avverso la sentenza resa dal Giudice di pace secondo equità, in tal modo snaturando l’art. 339, terzo comma del codice di procedura civile, che stabilisce che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione […] dei principi regolatori della materia. La Corte ha ribadito che nei confronti delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, l’appello a motivi limitati è l’unico rimedio di impugnativa ordinario ammesso, laddove i motivi di appello rientrino nelle tipologie di violazioni previste dalla norma vigente; in particolare la violazione dei principi regolatori della materia che consentono l’appello non corrispondono alle singole norme regolatrici della specifica materia de qua, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa. Ed ancora la vigente normativa impone al giudice di applicare le norme di diritto codificate e può decidere senza seguire tali norme, seguendo comunque un criterio di equità sostanziale, solo se la legge ammette una tale opzione. Il ricorso all’equità è genericamente ammesso per le sentenze del giudice di pace che non hanno un valore superiore ai 1100 euro. In astratto questi principi comportano che  in sede di impugnazione occorre valutare prima se vi poteva essere una sentenza pronunciata secondo equità, questo perché, da un lato, se la sentenza non poteva essere pronunciata secondo equità non ci sono limiti all’appello, dall’altro la sentenza secondo equità comporta delle limitazioni per l’appello; poi, occorre valutare se i motivi di appello si traducono in palesi denunce di avvenute violazioni, da parte del giudice di pace, di norme sul procedimento e/o costituzionali, nonché di principi regolatori della materia. In conclusione i giudici affermano che rientrano nei motivi di appello di contestazione della sentenza secondo equità quello in base al quale il giudice di pace non ha dichiarato la nullità di un ricorso per decreto ingiuntivo  per la mancata indicazione delle “ragioni della domanda”.

Sentenza giudice di pace

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