art 177 CdS e responsabilità civile per danni.

0
183

l conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente e con le sirene in funzione, è esonerato dall’osservanza di obblighi e divieti inerenti alla circolazione stradale, ma non dal generale dovere di rispettare le norme di comune prudenza. Ne consegue che, in caso di sinistro, resta onere del conducente, ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c., fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, pur se la inevitabilità altrimenti dell’evento va valutata tenendo conto della effettiva situazione di emergenza. Con la pronuncia della Cass. civ. Sez. III Ord., 06/07/2022, n. 21402 è stata cassata la sentenza impugnata che, in un caso di investimento di una donna intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali da parte di un’autoambulanza in servizio urgente, aveva ritenuto che l’atteggiamento di incertezza mostrato dalla vittima nell’attraversamento fosse di per sé idoneo a elidere la presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente, omettendo di considerare se non integrasse una condotta comunque ragionevolmente prevedibile da parte di quest’ultimo.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui