Assicurazione, prova, dematerializzazione e carta.

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Della complessa dialettica tra IVASS e Ministero dell’interno ci eravamo già occupati (dalle pagine di questo sito) tanto lo scorso 8 febbraio, quanto il passato 18 del medesimo mese.

Non per farne oggetto di espressione di primazia cronologica (che non c’è, atteso che la notizia è sul web da qualche giorno), ma solo per esigenza di continuità informativa, si rappresenta che l’IVASS è tornata sull’argomento con sua circolare del 1° giugno 2016 (pro. 111471/16) per precisare che la banca dati dalla quale su rileva la copertura assicurativa dei veicoli, non è del tutto affidabile e che, pertanto, occorre sempre verificare la consistenza cartacea della copertura assicurativa (anche si si tratti di mera stampa di un file digitale mandato dalla compagnia assicurativa all’assicurato).

L’IVASS testualmente afferma: “Con riferimento al quadro normativo sopra rappresentato, questo Istituto continua a ricevere segnalazioni da parte della Polizia stradale e di automobilisti ai quali è stato sequestrato il veicolo sulla base delle mere risultanze del Portale dell’Automobilista, qualora quest’ultimo restituisca una informazione attestante l’assenza di copertura assicurativa. In proposito, appare opportuno osservare che la banca dati delle coperture risulta essere alimentata massivamente da parte delle imprese di assicurazione e purtuttavia è possibile che possano verificarsi ritardi nella alimentazione o disfunzioni sul caricamento dei dati. Al fine di addivenire a comportamenti omogenei da parte delle Autorità pubbliche e per evitare inutili contenziosi con gli automobilisti, si richiama l’opportunità di articolare i controlli secondo lo schema operativo insito nelle disposizioni vigenti, a partire dalla verifica del possesso a bordo del veicolo della documentazione prevista dalla legge (Certificato di assicurazione). Qualora la documentazione esibita non sia suffragata dalla corrispondente annotazione presente nel portale dell’Automobilista, prima di procedere al sequestro del veicolo è opportuno invitare il proprietario del veicolo a fornire prova dell’esistenza della polizza. Solo all’esito della verifica presso la Compagnia intestataria del contratto esibito, procedere al sequestro del veicolo ove non risulti coperto da assicurazione. In considerazione del generale principio di prevalenza delle risultanze cartacee rispetto a quelle della banca dati, la verifica della documentazione appare essere il momento centrale dell’accertamento anche al fine di evitare l’inutile aggravio del carico di lavoro per l’annullamento dei verbali di sequestro nei casi in cui si dimostra sussistere la copertura assicurativa”.

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