Attenzione alle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione. Fattispecie relativa ai concorsi pubblici.

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Il d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consente, da un lato, di autocertificare qualità e condizioni ma, dall’altro lato, punisce penalmente in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

In genere, poi, le Amministrazioni predispongono dei moduli da riempire e adattare le domande alle proprie esigenze.

Quello che, però, spesso non si considera è che tali moduli andrebbero sviscerati e verificati parola per parola, anche per non incorrere nelle richiamate sanzioni penali.

Il caso in esame (Cons. di Stato, sez. III, 10/03/2015, n. 1213)è riferito alla procedura selettiva per la copertura di posti di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, che all’art. 4, rubricato “domanda di partecipazione”, richiedeva agli aspiranti, tra le altre dichiarazioni, quella “di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale …), o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico” (co. 4, n. 11), con l’avvertenza che le stesse dichiarazioni si configuravano quali autocertificazioni e che “nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si decade dal beneficio e si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia”.

Il modulo di domanda di partecipazione alla procedura selettiva in questione, predisposto dall’Amministrazione, preliminarmente richiamava in carattere “grassetto” la valenza di autocertificazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 delle dichiarazioni da rendere e l’applicabilità delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; poi prevedeva che l’aspirante candidato dichiarasse, tra l’altro, “di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti, di non essere sottoposto a misure di prevenzione (in caso contrario indicare tutti i dati nella riga sottostante)”.

Il Consiglio di Stato rileva, altresì, che il candidato non poteva non essere a conoscenza della pendenza, essendo stato destinatario del decreto di citazione, mentre l’Amministrazione, prima di provvedere all’esclusione, si è data carico di verificare lo stato del procedimento .

Di conseguenza, l’esclusione dalla procedura è apparsa inevitabile.

Molto più interessanti, però, sono le ulteriori considerazioni del Collegio circa l’apprezzamento da parte dell’Amministrazione delle qualità morali e di condotta anche con riferimento all’atteggiamento e al comportamento dell’interessato nei suoi ambienti di vita associata, desunte dalle informazioni raccolte, è connotato da ampia discrezionalità e, pertanto, non è sindacabile se non per gravi ed evidenti vizi di logicità o travisamento dei fatti, nella specie il giudizio di gravità dei fatti imputati al candidato, pur a fronte di un “impeccabile” stato di servizio di 12 anni come volontario, non può ritenersi irrazionale in quanto palesemente giustificato proprio in relazione alle attività che esso sarebbe chiamato stabilmente ad espletare, come esaustivamente spiegato nel provvedimento di esclusione.

Michele Orlando

P.A.sSIAMO

 

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