Attenzione nell’uso dell’auto di servizio….

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Nulla che –quanto al caso di specie- riguardi o abbia riguardato la Polizia Locale, le sue auto o il personale che ci monta a bordo; la questione attiene, in concreto ad un autista operante alle dirette dipendenze di un organo di Governo di un Comune e si riferisce ad un ipotesi di peculato d’uso.

La Cassazione Penale, Sez. II, con sentenza n°8889, del 23 febbraio 2017, ha sancito che “Destituito di pregio è anche il richiamo al preteso consenso che il sindaco del Comune avrebbe prestato alle disinvolte modalità d’utilizzo dell’autovettura di servizio, trattandosi di bene geneticamente destinato all’assolvimento di finalità di servizio rispetto al quale non è configurabile un consenso scriminante da parte di soggetti chiamati a garantire la funzionalità e l’imparzialità della amministrazione pubblica. E’ d’uopo richiamare al riguardo l’insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di peculato, nessuna efficacia esimente può attribuirsi alla causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto, quando i beni che costituiscono oggetto della condotta delittuosa appartengono alla pubblica amministrazione (Sez. U, Sentenza n. 19054 del 20/12/2012, Rv. 255298).Névale ad escludere la responsabilità l’eventuale errore circa la propria facoltà di disposizione di un bene pubblico per fini diversi da quelli istituzionali che non configura un errore di fatto su legge diversa da quella penale, atto ad escludere il dolo, ma costituisce errore o ignoranza della legge penale, il cui contenuto è integrato dalla norma amministrativa che disciplina la destinazione del bene pubblico (Sez. 6, n. 13038 del 10/03/2016 , Bertin, Rv. 266192).”.

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