ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE: NORMATIVA, REQUISITI, CONTROLLI E SANZIONI

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ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE: NORMATIVA, REQUISITI, CONTROLLI E SANZIONI

L’attività di autoriparazione è disciplinata dalla legge n. 122 del 1992, e rientra nelle attività artigiane. Originariamente nella categoria delle autoriparazioni vi erano 4 sezioni: meccanica e motoristica, carrozzeria elettrauto e gommista, ma per effetto della L. n. 224 del 2012 l’attività di autoriparazione oggi ha 3 sezioni che sono:

  • Meccatronica (meccanico + elettrauto)
  • Carrozzeria
  • Gommista

A definire ed integrare le due leggi ci sono inoltre due circolari del MISE una del 11/03/2013 la n.3659/C e l’altra del 09/01/2018 la n. 3703/C.

Alla luce della normativa sopra citata rientrano nell’attività de qua:

  • Tutti gli interventi di sostituzione, ripristino e modifica di qualsiasi natura sui veicoli a motore, compresi anche i rimorchi ed i carrelli.
  • L’installazione di impianti e/o componenti che riguardano veicoli o complessi di veicoli.

Mentre non rientrano nella categoria delle autoriparazioni:

  • L’attività di autolavaggio
  • Rifornimento carburanti
  • La sostituzione di filtri e liquidi dei veicoli
  • Il commercio dei veicoli

Sono soggette alla legge 122/1992 e sa.mm.ii. anche tutte le imprese di natura privatistica che abbiamo al loro interno un’officina così come disciplinato dal DPR n. 558/1999 all’articolo 10.

Inoltre devono rispettare il disposto legislativo anche le attività di commercio e noleggio veicoli, nonché le aziende di trasporto per conto terzi che svolgono con carattere strumentale attività di autoriparazione.

Per poter avviare un’officina di autoriparazione l’interessato deve ai sensi della legge 241/90 presentare al SUAP competente per territorio la SCIA di inizio attività. Inoltre deve comunicare alla camera di commercio territoriale l’iscrizione nell’apposita sezione indicando gli estremi della SCIA.

All’interno della SCIA l’interessato deve dichiarare:

  • Possesso dei requisiti morali
  • Possesso dei requisiti personali
  • Possesso dei requisiti professionali, che possono essere posseduti dal titolare, socio, un dipendente o un amministratore della società.
  • Possesso del nulla osta acustico qualora si superino i limiti di emissione sonora previsti dal regolamento comunale
  • Possesso dell’AUA ( autorizzazione unica ambientale) qualora vi siano emissioni in atmosfera e/o scarichi in fogna di acque diverse da quelle assimilabili alle acque reflue domestiche.

Per quanto concerne il requisito professionale può essere acquisito in uno dei seguenti modi:

  • aver esercitato per almeno tre anni nell’arco degli ultimi cinque, l’attività di autoriparazione come dipendente (operaio qualificato), titolare, socio o familiare collaboratore nell’ambito di imprese operanti nel settore;
  • aver frequentato con esito positivo un apposito corso regionale teorico – pratico di qualificazione oppure aver conseguito un titolo di studio a carattere tecnico – professionale attinente all’attività, seguiti da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione come operaio qualificato nell’arco degli ultimi cinque
  • aver conseguito in materia tecnica attinente all’attività un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

L’eventuale variazione del responsabile tecnico, ovvero la sostituzione della persona che possiede i requisiti professionali, essa va comunicata al SUAP competente e denunciata al REA.

Va precisato che per legge il privato cittadino non può effettuare sui propri veicoli lavori di autoriparazione ad eccezione di interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione come precisato anche da diverse sentenze in materia.

La vigilanza e il controllo in materia è espressamente demandato dalla legge ai comuni ed alle province art 10 c1 L 122/1992.

Per la parte sanzionatoria si applica la L.689/81, sia per il pagamento in misura ridotta che deve essere pari o ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo a seconda di quale delle due ipotesi è favor rei, sia per le sanzioni accessorie per le quali si applica l’articolo 13.  Trattandosi di imprese artigiane L’autorità amministrativa competente a cui vanno inviati i rapporti e a cui vanno presentati eventuali ricorsi è il presidente della giunta regionale del luogo in cui è stata commessa la violazione ed inoltre una copia del verbale va inoltrata anche alla camera di commercio competente. Nel caso di imprese non iscritte nel registro delle imprese competente la sanzione sarà irrogata direttamente dalla CCIAA.

Le officine di autoriparazione, inoltre, poiché sono produttrici di rifiuti speciali sia pericolosi che non pericolosi devono avere al momento del controllo da parte degli organi preposti in contratto di smaltimento con una ditta iscritta all’albo gestori ambientali ed essere in possesso del registro di carico e scarico rifiuti. I rifiuti prodotti devono essere altresì catalogati per codice CER e non miscelati tra di loro.

Di seguito si riportano le ipotesi sanzionatorie:

  • Attività di autoriparazione abusiva:

Violazione art 10 c.2  L. 122/1992 e ss.mm.ii. Sanzione € 5164,33 pari ad 1/3 del massimo sanzione accessoria sequestro delle attrezzature utilizzate per l’attività ai sensi dell’art. 13 della legge 689/81.

  • Attività di autoriparazione diversa da quella autorizzata:

Violazione art 10 c.3  L. 122/1992 e ss.mm.ii. Sanzione € 2582,00 pari ad 1/3 del massimo sanzione accessoria sequestro delle attrezzature utilizzate per l’attività ai sensi dell’art. 13 della legge 689/81. In caso di reiterazione si procede alla cancellazione alla camera di commercio di competenza dell’impresa.

  • Riparazione di veicoli in proprio o presso officina non autorizzata:

Violazione artt. 6 e 10 c.3  L. 122/1992 e ss.mm.ii. Sanzione € 86,00 pari ad 1/3 del massimo sanzione.

  • Mancanza o mancato aggiornamento registro carico e scarico rifiuti non pericolosi

Azienda con più di 15 dipendenti: violazione artt. 190 c.1e 258 c.2 del d. Lgs 152/06 sanzione € 3333,33 pari ad 1/3 del massimo autorità competente provincia

 

Azienda con meno di 15 dipendenti: violazione artt. 190 c.1 e 258 c.3 del d. Lgs 152/06 sanzione € 2066,66  pari ad 1/3 del massimo autorità competente provincia

  • Mancanza o mancato aggiornamento registro carico e scarico rifiuti  pericolosi

Azienda con più di 15 dipendenti: violazione artt. 190 c.1 e 258 c.2 del d. Lgs 152/06 sanzione € 10000,00 pari ad 1/3 del massimo autorità competente provincia

Azienda con meno di 15 dipendenti: violazione artt. 190 c.1 e 258 c.3 del d. Lgs 152/06 sanzione € 4133,33  pari ad 1/3 del massimo autorità competente provincia

  • Mancata conservazione dei registri di carico e scarico

Violazione artt. 190 c10 e 258 c5 del d. Lgs 152/06 sanzione 516,66 pariad 1/3 del massimo autorità competente provincia

  • Miscelazione dei rifiuti sul suolo

Violazione artt. 187 c1; 192 cc 1 e 2 e 256 c2 del d. Lgs 152/06 sanzione: notizia di reato e sequestro dell’area.

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