Audizione personale omessa e legittimità dell’ingiunzione.

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In materia di cui alla L.689/1981, anche le corti di merito si adeguano ai principi della Cassazione togliendo valore alla doglianza di “mancata audizione personale”.

Il Tribunale Roma Sez. II, con Sentenza, del 16/10/2020, ha statuito che: “ In ogni caso, la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta ex art. 18 della L. n. 689 del 1981 così come gli eventuali vizi motivazionali dell’ordinanza ingiunzione in relazione agli argomenti di difesa introdotti dal trasgressore nel procedimento amministrativo non comportano l’invalidità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (Cass., n. 12503 del 2018; Cass., n. 1786 del 2010; Cass., n. 9251 del 2010)”.

Ricorrente pervicace, condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 550,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.

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