AUTOVELOX E LA LORO LEGITTIMITÀ: ORDINANZA CAS. CIV. Sez II 25544/23

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La suprema corte di cassazione, con ordinanza 25544/2023, chiamata a decidere su un ricorso avverso ad una sanzione elevata ai sensi dell’articolo 142 c9 del d.lgs 285/92, ha dichiarato illegittime le violazioni per eccesso di velocità elevate con strumentazioni elettroniche, autovelox, se tali apparecchiature  siano collocate ad una distanza inferiore di un chilometro dal segnale del limite di velocità..

Quindi, se il cartello del limite della velocità è posto ad una distanza inferiore di quella stabilita, non consentendo al conducente di rallentare, la sanzione che ne scaturisce può essere oggetto di ricorso.

Nelle motivazioni dell’ordinanza la corte , ha sottolineato che non vi è alcun riferimento legislativo che impone la distanza tra avviso ed autovelox, ma deve essere rispettata una ragionevole distanza valutata caso per caso, a seconda del tipo di strada e del limite di velocità.

Questo per permettere al conducente di fare una dolce frenata, visto che lo scopo della segnalazione non è quello di evitare la sanzione, ma bensì di garantire che gli automobilisti non facciano delle brusche frenate determinando un grave rischio alla circolazione.

Alla base ti tale decisione trova applicazione il D.M. 282/2017, decreto Minniti, che al punto 7.6 stabilisce che la distanza minima tra l’autovelox e il cartello di segnalazione è di un chilometro, a patto che:

  • La posizione degli autovelox sia fuori dai centri abitati
  • Il limite di velocità sia inferiore a quello stabilito dal C.d.S. Per quel determinato tipo di strada.

La cassazione inoltre stabilisce l’obbligo di apporre un cartello con il limite di velocità inferiore a quello legale per un determinato tipo di strada e che l’avviso di rilevamento elettronico della velocità sia ripetuto dopo ogni intersezione. Se tutte le prescrizioni non sono rispettate la contravvenzione non è valida.

Ma quali sono nello specifico le norme operative?

Le norme operative, tra cui alcune già richiamate sopra sono:

1. Fuori dai centri abitati deve esserci almeno un chilometro tra il segnale che indica il limite di velocità e la postazione di controllo automatico, ma solo quando il limite imposto è diverso da quello previsto dal Codice per la categoria di strada. Tale distanza minima deve essere garantita anche agli utenti che si immettono sulla strada con una manovra di svolta, quindi coloro che provengono da un ramo di un’eventuale intersezione;

2. In tutte le situazioni (quindi anche all’interno dei centri abitati e anche nelle situazioni di controllo manuale), tra il segnale di “controllo elettronico della velocità” e la postazione stessa deve esserci la distanza prevista dal Regolamento di esecuzione del Codice della strada per i segnali di prescrizione. Ossia:

a: 80 metri sulle strade urbane di quartiere;
b: 150 metri sulle strade urbane di scorrimento con velocità superiore a 50 km/h e sulle strade extraurbane secondarie;
c: 250 metri sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;

Tuttavia, deve esserci una distanza superiore “in relazione al particolare andamento plano-altimetrico della strada e allo stato dei luoghi” (per esempio in curva o in altre situazioni particolari);

  1. In generale, in tutte le situazioni, la distanza massima tra la postazione e i segnali – sia quelli di velocità sia quelli di preavviso – è fissata in 4 chilometri.
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