BANCA DATA ANAGRAFE ABUSI EDILIZI AI NASTRI DI PARTENZA.

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A  5 anni della sua previsione nella legge di bilancio nasce   presso il   Ministero delle Infrastrutture è in dirittura d’arrivo  la  banca  dati  nazionale  sull’abusivismo  edilizio,  prevista dall’ articolo  1, comma  27, della  legge  27 dicembre  2017, n. 205.

La  B.D.N.A.E   dovrà  essere alimentata  dagli  enti,  le  amministrazioni  e  gli  organi  a  qualunque  titolo competenti  in  materia  di  abusivismo  edilizio, cosi come  definiti  all’articolo  1,  comma  27,  della  legge  n.  205 del  2017,  i  quali  condividono  e/o  trasmettono  esclusivamente  tramite  il  sistema  informatico  le informazioni  relative agli  illeciti accertati  e  ai provvedimenti emessi.

Il  contenuto  informativo  minimo  della  B.D.N.A.E  è  costituito  dalle  segnalazioni  relative agli  immobili  e  alle  opere  realizzati  abusivamente   già inviate  dai  Comuni  alle Prefetture ai  sensi dell’articolo  31, comma  7, del D.P.R.  n. 380/2001 che prevede:   i segretari comunali  hanno il compito di inviare mensilmente al presidente della giunta regionale, all’autorità giudiziaria competente, e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di denunciare gli abusi accertati sul territorio di riferimento.

Lo scopo della banca dati è censire  i manufatti abusivi presenti  sul  territorio nazionale  per tutelare  la  corretta  gestione delle sanzioni  al fine di:

a)  riqualificare il  territorio;

b)  rendere  disponibili  i  dati  per  la  consultazione  da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche competenti  in materia di  abusivismo edilizio;

c)  integrare  ed  omogeneizzare  le  informazioni  e  i  dati  anche  territoriali  disponibili  presso  le amministrazioni  competenti; d)  agevolare  la  programmazione  e  il  monitoraggio  degli  interventi  di  demolizione  delle  opere abusive  da  parte  dei  Comuni  e  la  gestione  del  fondo  di  cui  all’articolo  1,  comma  26,  della legge  27 dicembre  2017,  n. 205.

In fase di prima applicazione la banca dato sarà alimentata con i dati comunicati ai sensi del comma 7 art. 31 T.U EDILIZIA ed entro tre mesi sarà effettuata una ricognizione di concerto con i  Ministeri interessati nonché l’Agenzia  delle entrate,     le  Regioni  e  i  Comuni,  rispettivamente  attraverso  il  coordinamento  delle Regioni  in Conferenza  Unificata e  l’ANCI che dopo 12 mesi   condivideranno le informazioni   da inserire   con apposite convenzioni. Le  informazioni  confluite  nella  B.D.N.A.E  saranno  rese  disponibili  alle  amministrazioni statali,  regionali  e  comunali,  agli  uffici  giudiziari,  agli  enti  e  agli  organi  a  qualunque  titolo competenti  in  materia  di  abusivismo  edilizio  che  concorrono  all’alimentazione  della  medesima banca  dati.

Nella  Banca  dati  è  istituita  una  apposita  sezione   per  il monitoraggio  degli  interventi  di  demolizione  di  opere  abusive  a  carico  del  fondo  di  cui  all’articolo 1, comma  26, della  legge  27 dicembre  2017, n. 205 alimentata trimestralmente.

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