Bloccata la Mobilità per i dipendenti della P. A.

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Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, (in G. U. n. 23 del 28.1.2019), convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, (in G. U. n. 75 del 29.3.2019), noto per la normativa sul reddito di cittadinanza e sulla quota 100 per le pensioni, ha inserito, tra gli articoli, una amara sorpresa per i dipendenti della Pubblica amministrazione.

Infatti l’art. 14-bis della legge ha introdotto all’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha inserito il comma 5 – septies che stabilisce”I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”.

Pertanto, con tale disposizione viene disposto per i vincitori di concorso, banditi dalle regioni e dagli enti locali,l’obbligo di restare per almeno cinque anni nelle sedi assegnate.

Tale disposizione non potrà neppure essere modificata dai contratti di lavoro che saranno successivamente sottoscritti.

Invero, già il D. lgs. 165/2001, all’art. 35, comma 5-bis, aveva stabilito che i vincitori dei concorsi dovevano permanere nella sede di prima destinazione per un periodo di almeno cinque anni.

Le due disposizioni possono sembrare uguali e non si comprende il motivo di tale replica. Ma la disposizione del D. lgs. 165/01 è stata ritenuta diretta solo ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e non a tutti i pubblici dipendenti senza alcuna distinzione.

Infatti, la recente normativa precisa che l’obbligo è diretto espressamente ai vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, ponendo fine ad una querelle aperta sulla corretta applicazione della disposizione del D. lgs. 165/2001.

Concludiamo evidenziando che, a nostro avviso, il limite posto alla mobilità andrà a colpire soprattutto i giovani del sud che, causa la carenza di lavoro nelle regioni meridionali, costituiscono la gran parte dei partecipanti ai concorsi indetti in tutta Italia, con la speranza poi di avvicinarsi alle proprie zone di origine.

Una ultima, forse inutile domanda … ma un Ministro di “peso” (non fisico) non è del Sud?? E così pensa di tutelare i giovani meridionali??

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