Case vacanza: normativa, requisiti e sanzioni Regione Campania

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Le case vacanza rientrano nella categoria delle strutture ricettive extralberghiere e sono regolamentate dalla Legge Regionale della Campania 24 novembre 2001, n. 17, modificata nel tempo da varie leggi regionali.

 

Definizione e Regolamentazione delle Case Vacanza(Art. 3, L.R. 17/2001)

Le case e appartamenti per vacanze sono immobili dati in locazione ai turisti per soggiorni di massimo 90 giorni, senza offerta di servizi alberghieri.

Possono essere gestite in due modalità:

  • In forma imprenditoriale → Con organizzazione e promozione dell’attività, senza offrire servizi alberghieri aggiuntivi (Art. 3, comma 4, lett. a).
  • In forma non imprenditoriale → Se il proprietario ha fino a tre unità abitative nel territorio regionale e non promuove l’attività in forma organizzata (Art. 3, comma 4, lett. b).

Per la gestione non imprenditoriale, è richiesta una dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del proprietario (Art. 3, comma 5).

 

Requisiti Minimi e Dotazioni delle Case Vacanza(Allegato B, L.R. 17/2001)

Le case vacanza devono garantire i seguenti requisiti minimi:

  • Superficie minima per ospite: 8 mq.

Servizi essenziali:

  • Energia elettrica, acqua calda e fredda.
  • Riscaldamento nella stagione invernale.
  • Pulizia e manutenzione dell’unità abitativa ad ogni cambio ospite.

La dotazione minima di arredi e attrezzature deve garantire la funzionalità e la sicurezza degli ambienti.

La pulizia deve essere effettuata regolarmente, non solo al cambio degli ospiti, ma anche durante il soggiorno, se previsto nel contratto.

 

Adempimenti Amministrativi per l’Avvio dell’Attività(Art. 14 L.R. 17/2001 e ss)

Per avviare l’attività, è necessario:

  • Segnalare l’inizio attività (SCIA) al Comune tramite il SUAP competente. (Art. 15, comma 1).
  • Dichiarare la forma di gestione (imprenditoriale o non imprenditoriale).
  • Comunicare le tariffe alla Regione tramite PEC (Art. 12, comma 1).
  • Registrare gli ospiti alla Questura tramite il portale “Alloggiati Web” (Art. 14, comma 1).

Se la gestione è non imprenditoriale, nella SCIA va indicato esplicitamente che il titolare ha un massimo di tre unità e non effettua attività promozionale strutturata.

È obbligatorio il Codice Unico Strutture  Ricettive (CUSR),  e il CIN Codice Identificativo Nazionale, da indicare su qualsiasi pubblicità o annuncio della struttura. Cosi come evidenziato nell’articolo postato dal comandante Capuano CIN: TERMINE PER L’ACQUISIZIONE SPOSTATO AL 1° GENNAIO 2025 | Passiamo

 

Disciplina dei Prezzi e Obblighi di Comunicazione(Art. 12, L.R. 17/2001)

Il titolare della struttura extra-alberghiera è tenuto a:

  • Le tariffe devono essere comunicate due volte all’anno (1° marzo e 1° ottobre).
  • È vietato applicare tariffe diverse da quelle dichiarate (Art. 12, comma 5).
  • È obbligatoria l’esposizione dei prezzi nella struttura (Art. 12, comma 6).

In caso di mancata comunicazione dei prezzi, il titolare non può applicare tariffe superiori a quelle dell’ultima dichiarazione valida. Eventuali offerte speciali o sconti devono rispettare il range di tariffe dichiarato. Se il titolare cambia, le tariffe comunicate per l’anno in corso rimangono invariate (Art. 12, comma 3). Le case vacanza non imprenditoriali non possono fare promozione pubblicitaria organizzata (Art. 3, comma 4, lett. b).

 

  1. Sanzioni e Controlli

L’accertamento delle violazione e l’irrogazione delle sanzioni sono attuate in conformità delle leggi regionali vigenti in materia, i proventi sono devoluti ai Comuni.

Violazione: Avviare l’attività senza SCIA art. 15 c1 SanzioneDa 2.000 a 10.000 euro PMR entro 60 gg pari ad 1/3 del massimo 3333,33 €
Violazione: Omissione dell’esposizione delle tariffe art 15 c2 SanzioneDa 300 a 900 euro PMR entro 60 gg pari ad 1/3 del massimo 300,00€
Violazione: Applicazione di prezzi diversi da quelli dichiarati art 15 c3 SanzioneDa 500 a 2.000 euro PMR entro 60 gg pari ad 1/3 del massimo 666,66€

Violazione: Omissione comunicazione delle tariffe entro i termini stabiliti art 15 c4 SanzioneDa 300 a 900 euro PMR entro 60 gg pari ad 1/3 del massimo 300,00€

Violazione: Superamento della capacità ricettiva consentita art 15 c5 SanzioneDa 500 a 2.000 euro PMR entro 60 gg pari ad 1/3 del massimo 666,66€
Violazione: Mancata comunicazione dei dati degli ospiti all’ISTAT 15 c6 Sanzione € 100,00 NO PMR
Violazione: Pubblicità ingannevole su servizi o caratteristiche della struttura art 15 c7  SanzioneDa 500 a 3.000 euro PMR entro 60 gg pari ad 1/3 del massimo 1.000,00€
Recidiva (3 violazioni nello stesso anno) di una delle violazioni precedenti comporta la sospensione dell’attività da 3 a 6 mesi.

Violazione: Mancata comunicazione degli alloggiati presso la struttura all’autorità di Pubblica Sicurezza: violazione degli articoli 109 e 17 del RD 773/31 sanzionato con arresto fino a 3 mesi e ammenda fino a 206 €, l’autorità competente è il tribunale ordinario. Sanzione accessoria sospensione dell’attività.

Violazione: la mancata esposizione del CIN L’art.13-ter DL 145/2023 dispone che, “fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. “Inoltre, i relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti”.comporterà una sanzione che varia da 500 a 5.000 euro; PMR entro 60 gg pari al doppio del minimo 1.000,00€

Violazione: per chi affitta senza codice, la sanzione  prevista è compresa tra 800 e 8.000 euro; PMR entro 60 gg pari al doppio del minimo 1.600,00€

Violazione: i gestori di strutture che non rispettano i requisiti di sicurezza, come l’installazione di rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio e la presenza di estintori, possono essere sanzionati con una sanzione che va da 600 a 6.000 euro; PMR entro 60 gg pari al doppio del minimo 1.200,00€

Per le sanzioni riguardanti il CIN ci sono due importanti e significativi approfondimenti del comandante Giuseppe Capuano visionabili ai seguenti link :

https://www.passiamo.it/avviso-di-entrata-in-funzione-della-banca-dati-nazionale-delle-strutture-ricettive-e-del-portale-telematico-del-ministero-del-turismo-per-lassegnazione-del-cin/

https://www.passiamo.it/cin-termine-per-lacquisizione-spostato-al-1-gennaio-2025/

 

 

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