Illegittimo -per difetto di motivazione e per sviamento del potere discrezionale- il “foglio di via” a dottato dal Questore per allontanare una persona intenta a prostituirsi in luogo pubblico.
Con sentenza del 22.5.2012 il Tribunale di Fermo sez. dist. Sant’Elpidio Mare dichiarava una persona colpevole del reato previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 2, perché non ottemperava al foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore di Ascoli Piceno che le inibiva di far rientro nel Comune di Porto Sant’Elpidio. Per l’effetto, la condannava alla pena di giorni 20 di arresto, con il beneficio della sospensione condizionale. Con sentenza del 2.7.2013 la Corte di appello di Ancona confermava la decisione del Tribunale, rigettando in particolare la richiesta difensiva di disapplicare, in quanto illegittimo, il provvedimento del questore secondo cui l’imputata, esercitando la prostituzione per strada con atteggiamenti scandalosi e adescatori, rientrava tra le persone di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 1, n. 3.
Secondo la Sezione I della Corte di Cassazione Penale (sentenza 28226/2014), in riferimento all’esercizio della prostituzione in luogo pubblico occorre rilevare che, a seguito delle modifiche alla L. n. 1423 del 1956, art. 1 introdotte con la L. n. 327 del 1988, art. 2, è stato escluso che possano essere destinatari della misure di prevenzione “coloro che svolgono abitualmente attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume”, essendo necessario che il giudizio di pericolosità sia ancorato condotte aventi rilevanza penale; d’altra parte occorre considerare che il legislatore non ha inteso introdurre norme dirette a vietare l’esercizio della prostituzione in luogo pubblico.
Ne consegue che lo svolgimento dell’attività di meretricio in luogo pubblico di per sè non costituisce indice di pericolosità ai sensi e per gli effetti della L. n. 1423 del 1956, art. 1, n. 3) e art. 2.
“Il riferimento ad “atteggiamenti adescatori e scandalosi” appare una connotazione priva di concretezza fattuale, atteso che dalla annotazione di polizia giudiziaria allegata agli atti risulta semplicemente che la ricorrente venne controllata in ora notturna (ore 00.10) “ferma ai margini della strada palesemente intenta ad esercitare attività di meretricio”.Gli indicati “pregiudizi di polizia” non trovano alcun riscontro negli atti, nè sono richiamati nella sentenza impugnata, la quale fa riferimento ad un’unica condanna alla pena di Euro 300 di ammenda per il reato contravvenzionale di atti contrari alla pubblica decenza commessi il 8.7.2007, circostanza da sola palesemente inidonea ad attribuire alla ricorrente la qualifica di persona dedita alla commissione di reati che mettono in pericolo l’integrità morale dei minorenni ovvero la sicurezza e la tranquillità pubblica”.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo