Il certificato di agibilità e l’abuso edilizio… la demolizione come sanzione reale per la quale non si applica lo schema logico della L.689/1981.

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Il T.A.R. Campania, Napoli Sez. VIII, con sentenza  depositata il 21-10-2016, n. 4808, ha rimarcato che Il rilascio del certificato di agibilità non ha effetti sananti dell’abuso, nè assume una valenza tale da poter essere considerato come atto di revoca di un provvedimento repressivo quale l’ordinanza di demolizione. Il carattere abusivo di un immobile non può, infatti, venir meno per il rilascio del certificato di agibilità, così come non vengono meno le sanzioni irrogate a causa dell’assenza o delle difformità dal titolo abilitativo.

Con la stessa sentenza viene però messo in luce che gli atti comunali che ordinano la demolizione vanno annullati per ben più banale (quanto grave motivo): l’ordine di demolizione non era mai stato notificato.

Osserva il collegio che: “la notifica dell’ordine di demolizione al proprietario, oltreché all’autore dell’abuso edilizio, è il presupposto necessario per il successivo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, in quanto questo secondo atto costituisce una sanzione per l’inottemperanza alla demolizione, che non può essere pronunciata nei confronti di chi non sia stato destinatario dell’ordine di demolizione, per cui la mancata notifica al proprietario dell’ordine di demolizione non inficia la legittimità dello stesso, ma preclude l’emanazione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001 (ex multis T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 21-04-2016, n. 402; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 26-01-2016, n. 83; T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 14-01-2016, n. 76; T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 22-12-2015, n. 5876). Non ha pregio l’osservazione difensiva del Comune che i ricorrenti siano venuti comunque a conoscenza dell’ordine di demolizione e il riferimento effettuato alla giurisprudenza che afferma la possibilità di disporre l’acquisizione dell’immobile abusivo per mancata ottemperanza dell’ordine di demolizione anche nei confronti del proprietario che, seppure non sia stato il responsabile dell’abuso (ovverosia non avendolo materialmente posto in essere), risulti essere stato a conoscenza del provvedimento ripristinatorio e non lo abbia eseguito pur avendone la possibilità. Il Collegio ben condivide, infatti, quest’ultimo orientamento giurisprudenziale, che è stato anche recentemente ribadito da questa Sezione (sent. 1 settembre 2016 n. 4141), secondo il quale “se è vero che l’acquisizione gratuita dell’area dove è stato realizzato un immobile abusivo non può essere dichiarata verso il proprietario estraneo all’abuso, è, tuttavia, altrettanto vero che tale principio non trova applicazione nel caso in cui il proprietario, pur non responsabile dell’abuso, ne sia venuto a conoscenza e non si sia adoperato per il ripristino, pur avendone la possibilità ed essendo stato destinatario dell’ordine di demolizione. Nella disciplina statale non par dubbio che il proprietario sia coinvolto nel procedimento successivo all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione (in particolare, nel sub-procedimento relativo all’acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime), a prescindere da una sua diretta responsabilità nell’illecito edilizio. La giurisprudenza amministrativa ha avuto, peraltro, agio di affermare che tale sistema non presenta profili di criticità sul piano del rispetto dei principi costituzionali (in tali ricomprendendo anche quelli desumibili dalle disposizioni sovranazionali che trovano applicazione nel nostro ordinamento, quali norme interposte, in base al novellato art. 117 Cost.); e tanto per la dirimente ragione che qui si parla di sanzioni in senso improprio, non aventi carattere “personale” ma reale, essendo adottate in funzione di accrescere la deterrenza rispetto all’inerzia conseguente all’ordine demolitorio e di assicurare ad un tempo la effettività del provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi e la soddisfazione del prevalente interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio (Cons. St., VI, 15aprile 2015 n. 1927). L’acquisizione al patrimonio del Comune dell’area sulla quale insiste la costruzione, pur differenziandosi dalla stretta e immediata misura ripristinatoria insita nell’ordine di demolizione, partecipa della stessa natura reale di tale sanzione, in quanto concorre a rendere effettiva l’efficacia ripristinatoria dell’ordine giuridico violato. Non si tratta di sanzione di un comportamento (omissivo), perché se così fosse lo schema procedimentale applicativo dovrebbe essere quello della L. n. 689 del 1981, la quale invece non si applica alle misure ripristinatorie reali, nel cui alveo questa stessa ablazione va iscritta (Cons. St., VI, 15aprile 2015 n. 1927). Nondimeno, poiché si tratta comunque di conseguenza oggettivamente incidente sul diritto di proprietà (estesa al sedime ed eventualmente all’area per opere analoghe), e postulante un volontario inadempimento da parte dell’obbligato, occorre – in omaggio a un elementare criterio di conoscenza ed esigibilità – che la persona del proprietario, tenuto al pari del responsabile alla rimozione dell’abuso (o comunque a subire le conseguenze della demolizione), abbia avuto piena conoscenza dell’abuso ed abbia avuto modo di collaborare con l’Amministrazione per ripristinare la legalità violata a mezzo dell’intervento abusivo non direttamente a lui ascrivibile. Solo a fronte della prova di un proprietario del tutto ignaro dell’abuso e dell’ordine demolitorio adottato dalla amministrazione quale misura sanzionatoria si prospetta l’illegittimità del provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale quale conseguenza dell’inadempimento rispetto all’ordine di demolizione (Cons. Stato Sez. VI, 13-05-2016, n. 1951). In sostanza, infatti, la misura dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale si presenta non tanto e non solo come conseguenza dell’edificazione senza titolo da parte del responsabile, ma anche come conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di ripristino impartito anche al proprietario (Cons. Stato Sez. VI, 29-01-2016, n. 358), che, sebbene non responsabile dell’opera abusiva, detenga materialmente il bene e che, pur potendo e dovendo provvedere ad eliminare l’abuso, non lo abbia fatto né si sia in alcun modo adoperato in tal senso (T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, 03-05-2016, n. 273). La suddetta misura non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l’esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, che integra un illecito diverso ed autonomo dalla commissione dell’abuso stesso, del quale può rendersi responsabile sia l’esecutore dell’abuso sia il proprietario (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 08-01-2016, n. 14)”.

Differente, rispetto a quanto inserito nel virgolettato, risulta essere la fattispecie inerente il ricorso su cui si è pronunciato il TAR Campania.

“Nel caso in esame … l’ordine di demolizione non è stato notificato ai proprietari”.

Di conseguenza, pur essendo in ipotesi legittima l’acquisizione nei confronti di proprietari che, seppure non responsabili dell’abuso, siano comunque venuti a conoscenza dell’intervenuta esistenza di un ordine demolitorio, affinchè scatti la conseguenza acquisitiva è necessario che l’ordine di demolizione sia stato notificato formalmente al soggetto proprietario al momento dell’adozione del provvedimento ripristinatorio e, conseguentemente, che sia stato concesso, anche formalmente, il termine di novanta giorni per demolire.

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